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Mancata assegnazione del termine per le contestazioni – Cass. n. 9356/2023

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - decreti - Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Mancata assegnazione del termine per le contestazioni - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento.

 

Il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., se pronunziato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9356 del 05/04/2023 (Rv. 667256 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445_2

 

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Cassazione

9356

2023