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Insorgenza dell'obbligo di specifica contestazione da parte dell'amministrazione convenuta – Cass. n. 25365/2022

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Medici specializzandi - Controversia risarcitoria, instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, per tardivo recepimento di direttive comunitarie - Insorgenza dell'obbligo di specifica contestazione da parte dell'amministrazione convenuta - Condizioni - Precisa allegazione dei fatti costitutivi del diritto - Sufficienza - Documentazione dei suoi presupposti soggettivi - Irrilevanza - Difesa del convenuto limitata alla sola eccezione di prescrizione - Effetti - Mancata contestazione - Sussistenza- Fattispecie.

 

In ipotesi di controversia instaurata, vigente l'art. 167 c.p.c. come modificato dalla l. n. 353 del 1990, da medici specializzatisi anteriormente all'anno 1991/1992 per ottenere il risarcimento dei danni ad essi causati dal tardivo recepimento di direttive comunitarie, il sorgere, per l'amministrazione convenuta, dell'obbligo di contestazione specifica è collegato alla sola precisa allegazione dei fatti addotti dagli attori a sostegno della loro pretesa, non anche alla documentazione dei relativi presupposti soggettivi, sicché la limitazione della difesa della prima alla sola eccepita prescrizione comporta che, una volta disattesa quest'ultima, tali presupposti devono ritenersi provati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito in cui era affermata la necessità di una prova documentale degli anni di iscrizione e frequenza e del conseguimento del diploma per tutti i medici attori, prescindendo dalla eventuale mancata contestazione delle predette circostanze, se specificamente allegate nell'atto introduttivo o nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà prodotte, prive di efficacia probatoria in sé, ma da considerare alla stregua di specifiche allegazioni dei fatti in esse attestati).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25365 del 25/08/2022 (Rv. 665443 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_167

 

Corte

Cassazione

25365

2022