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competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Ordinanza di sospensione del processo "ex" art. 295 cod. proc. civ. - Ricorso per regolamento di competenza - Natura - Contenuto - Quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. - For

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Ordinanza di sospensione del processo "ex" art. 295 cod. proc. civ. - Ricorso per regolamento di competenza - Natura - Contenuto - Quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. - Formulazione - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13194 del 22/05/2008

Il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità, tanto nell'ipotesi in cui invochi un errore del giudice nella ricostruzione in fatto del nesso tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, quanto nell'ipotesi in cui lamenti una violazione delle norme che disciplinano i rapporti tra i due giudizi, si fonda pur sempre su una pretesa violazione dell'art. 295 cod. proc. civ.. Esso, pertanto, costituendo un mezzo di impugnazione col quale si allega una violazione di legge (attinente, in sostanza, a norme sul procedimento, che sarebbero state deducibili con il ricorso di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ove non prospettabile immediatamente con il regolamento di competenza), deve necessariamente indicare il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., e non già la "chiara indicazione" del fatto controverso, la quale è richiesta per i soli ricorsi nei quali si denunci un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13194 del 22/05/2008