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189.(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)

Art. 189.(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)

Art. 189.(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)

1. L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo.
2. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.

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