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135.(Invio di copie alle parti)

Capo IV Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione

Art. 135.(Invio di copie alle parti)

1. Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.

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