Capo IV Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione
Art. 134-bis. (Residenza o sede delle parti)
1. All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte. ---- (1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 40/2006.