Skip to main content

124. (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 124. (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)

Art. 124. (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)

1. A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.

2. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) – formazione dello stato passivo Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014
Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014 In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10224 del 12/05/2014
Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10224 del 12/05/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014
Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014 L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014   …...
fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014
Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014 In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello