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123.2 bis. (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 123-bis. (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore)

Art. 123-bis. (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore)

1. Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice.

2. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

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