122. (Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 122. (Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)
Art. 122. (Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)
L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del Codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.