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121. (Ordinanza di correzione delle sentenze)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 121. (Ordinanza di correzione delle sentenze)

Art. 121. (Ordinanza di correzione delle sentenze)

L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.

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FORO - AI - L'ASSISTENTE GIURIDICO VIRTUALE PER L'AVVOCATO e/o PER IL GIURISTA 
a cura di
Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
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