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103. (Termine per l'intimazione al testimone)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 103. (Termine per l'intimazione al testimone)

Art. 103. (Termine per l'intimazione al testimone)

I. L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni (1) prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

II.Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza

III.L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. (1)

(1) Articolo così modificato dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 103. (Termine per l'intimazione al testimone)
L'intimazione di cui all'articolo 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza."

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Documenti collegati:

103.2 bis.(Modello di testimonianza)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale  Sezione II: Dell'istruzione della causa 103-bis. (1) (Modello di testimonianza) Art. 103-bis. (1) (Modello di testimonianza) 1. La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto. 2. Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. 3. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto. (1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. ______________________________________________________________________________________________________________________Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - …...

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