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92. (Questioni sorte durante le indagini del consulente)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale  Sezione II: Dell'istruzione della causa 92. (Questioni sorte durante le indagini del consulente) 

Art. 92. (Questioni sorte durante le indagini del consulente)

1. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

2. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

3. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

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