80.2 bis. (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 80-bis. (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione)
Art. 80-bis. (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione)
La rimessione al collegio, a norma dell'articolo 187 del Codice può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.