79. (Sostituzione del giudice istruttore)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 79. (Sostituzione del giudice istruttore)
Art. 79. (Sostituzione del giudice istruttore)
1. La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del Codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.
2. L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
3. L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
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fine
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