Skip to main content

74. (Contenuto del fascicolo di parte)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa 74. (Contenuto del fascicolo di parte)

Art. 74. (Contenuto del fascicolo di parte)

1. Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.

2. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.

3. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.

4. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8924 del 05/05/2015
Parte tardivamente costituita nel giudizio di primo grado - Giudizio di appello - Utilizzabilità dei documenti acquisiti in primo grado - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8924 del 05/05/2015 Prova civile - produzione di documenti - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8924 del 05/05/2015 Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado qualora essa, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8924 del 05/05/2015   …...
prova civile - produzione di documenti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010
Fascicolo di parte - Libertà di ritiro - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010 In virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello