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58. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 58. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)

Art. 58. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)

Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.

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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7527 del 29/03/2010
Anzichè al procuratore costituito - Effetti - Impugnazione - Termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia con l'INPS. La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente, invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Nella specie la S.C. ha considerato inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con conseguente applicazione del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza d'appello effettuata nei confronti dell'INPS, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della competente sede provinciale anziché nei confronti del procuratore costituito, ivi elettivamente domiciliato). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7527 del 29/03/2010   …...

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