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58. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 58. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)

Art. 58. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)

Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.

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