Limitazioni legali della proprietà - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 01)Rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - legittimazione - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Azione per il rispetto delle distanze legali dall'edificio condominiale - Legittimazione dei soli condòmini titolari di porzioni esclusive frontistanti le costruzioni erette in violazione delle distanze legali - Esclusione - Fondamento.
In ipotesi di edificio in condominio, tutti i condòmini, non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali (nella specie, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968), sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131 …...
Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 01)Legittimazione del condomino - azione per il rispetto delle distanze legali dall'edificio condominiale - Legittimazione dei soli condòmini titolari di porzioni esclusive frontistanti le costruzioni erette in violazione delle distanze legali - Esclusione - Fondamento.
In ipotesi di edificio in condominio, tutti i condòmini, non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali (nella specie, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968), sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_873, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131 …...
Societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 23/01/2025 (Rv. 673597-01)Modi di formazione del capitale - limite legale - delle azioni - comproprietà delle azioni - obbligazioni - Rappresentante comune degli azionisti di risparmio - Organo della società - Esclusione - Natura - Individuazione.
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è un organo sociale, ma è un esponente rappresentativo della predetta categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta alla società, alla luce delle esigenze di tutela degli azionisti "risparmiatori" rispetto agli azionisti "imprenditori".
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 23/01/2025 (Rv. 673597-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2347, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1106 …...
Marchio (esclusività del marchio) - Contitolarità del marchio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 19/04/2024 (Rv. 670886-02)Contratto di concessione di licenza d’uso in via esclusiva a terzi sottoscritto da tutti i contitolari - Diritto di ripensamento di uno di essi - Sussistenza - Conseguenze.
In caso di comunione sul marchio che sia stato concesso in licenza d'uso esclusiva a favore di terzi, con l'accordo di tutti i suoi contitolari, è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non può ritenersi vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare nuovamente con l'unanimità dei consensi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 19/04/2024 (Rv. 670886-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1322 …...
Marchio (esclusivita' del marchio) - Contitolarità del marchio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 19/04/2024 (Rv. 670886-01)Contratto di concessione di licenza d’uso in via esclusiva a terzi - Necessità del consenso unanime dei contitolari - Sussistenza - Ragione.
In tema di diritti di privativa industriale, in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso del segno distintivo a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, assumendo rilievo contrario il disposto dell'art. 1108, commi 1 e 3, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 19/04/2024 (Rv. 670886-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1108 …...
Comunione dei diritti reali – Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16934 del 14/06/2023 (Rv. 668319 - 01)Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Legittimazione concorrente o aggiuntiva rispetto all'amministratore e legittimazione autonoma - Rilevanza della volontà degli altri condomini - Esclusione - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, il singolo condòmino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condomini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, a fronte dell'azione esercitata dal singolo condòmino onde ottenere lo sgombero delle parti comuni da mobilio e la rimozione della canna fumaria realizzata sulla sommità del fabbricato, aveva escluso che costituisse l'esercizio dell'azione giudiziaria fosse subordinato alla convocazione dell'assemblea condominiale, affermata viceversa dal giudice di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16934 del 14/06/2023 (Rv. 668319 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1139, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Mancata deliberazione di uso indiretto – Cass. n. 10264/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti - Comunione - Impossibilità di pari uso - Mancata deliberazione di uso indiretto - Godimento esclusivo di uno dei comproprietari - Conseguenze - Indennizzo in favore degli altri - Decorrenza - Individuazione - Fattispecie in tema di godimento esclusivo, da parte del coniuge legalmente separato, della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale.
In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023 (Rv. 667639 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_0150, Cod_Civ_art_0177
Corte
Cassazione
10264
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Quota ideale della cosa comune – Cass. n. 6338/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - quote dei comunisti (o partecipanti) - atti di disposizione e godimento - Quota ideale della cosa comune - Locazione da parte del comproprietario titolare - Ammissibilità - Fondamento.
Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima - assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. - non è limitato dalla disposizione di cui all'art 1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6338 del 02/03/2023 (Rv. 667368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1571
Corte
Cassazione
6338
2023 …...
Procedimento di volontaria giurisdizione – Cass. n. 1799/2022Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - Amministratore di condominio - Nomina giudiziale - Procedimento di volontaria giurisdizione - Pronuncia sulle spese - Esclusione - Provvedimento su reclamo contenente regolamento delle spese - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sul capo delle spese - Ammissibilità - Fondamento.
Il procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio, appartenendo all'ambito della volontaria giurisdizione ed essendo di natura non contenziosa, sfocia in un provvedimento che non deve regolare le spese, con la conseguenza che il decreto della corte di appello, pronunciato in sede di reclamo, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in relazione alla parte in cui, regolando le spese, incide in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022 (Rv. 663813 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_737 , Cod_Proc_Civ_art_093
Corte
Cassazione
1799
2022 …...
Amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti – Cass. n. 14120/2021Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti – giudiziaria- Revoca giudiziaria dell'amministratore - Procedimento di volontaria giurisdizione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie
Il provvedimento di revoca giudiziaria dell'amministratore della comunione ordinaria ha natura di atto di volontaria giurisdizione, ex art. 1105, comma 4, c.c. - in ogni tempo suscettibile, pertanto, di revoca o modificazione, ma non ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che, travalicando i limiti per la propria emanazione, abbia risolto una controversia su diritti soggettivi - non essendo configurabile un diritto dell'amministratore medesimo alla prosecuzione dell'incarico e potendo eventuali pretese dello stesso, analogamente a quanto avviene in ambito condominiale, in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca, trovare tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore giudiziario di un complesso immobiliare rispetto al decreto di revoca adottato, nei propri confronti, dalla Corte di appello, adìta in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14120 del 24/05/2021 (Rv. 661292 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Amministrazione della cosa comune - Intervento sostitutivo dell'A.G. ex art. 1105 - Cass. n. 18038/2020 Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti - Amministrazione della cosa comune - Intervento sostitutivo dell'A.G. ex art. 1105, comma 4, c.c. - Limiti - Fattispecie.
COMPROPRIETA' INDIVISA
AMMINISTRAZIONE
In tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma 4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della "res", ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti; ne consegue che non è consentito il ricorso allA.G. per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva proceduto, in sede contenziosa, alla determinazione giudiziale delle superfici delle mura perimetrali dell'androne, utilizzabili dai proprietari dei locali terranei del condominio per apporvi delle vetrine espositive).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020 (Rv. 658947 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105
corte
cassazione
18038
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Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti -locazione della cosa comune contratti agrari - affitto di fondi rustici – Corte di Cassazione, Sez. 3 -Bene comune concesso in locazione - Azione di rilascio - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Stato di incapacità di intendere e di volere di uno dei comproprietari - Rilevanza - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.
I comproprietari di un bene concesso in locazione hanno pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in proprio, anche quale procuratore speciale - privo di rappresentanza processuale - dell'altra comproprietaria, interdetta, senza, però, l'autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare, atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata presunzione di consenso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 845 del 17/01/2020 (Rv. 656814 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_0374, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_182
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
COMPROPRIETA' INDIVISA
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Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33158 del 16/12/2019 (Rv. 656303 - 01)Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 c.c. - Diritto al rimborso - Condizioni - Onere della prova.
Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33158 del 16/12/2019 (Rv. 656303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1110, Cod_Civ_art_1134
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Beni - immateriali - diritti di autore (proprieta' intellettuale) (soggetti del diritto) - opere protette (oggetto del diritto) - cinematografiche - Cass. n. 33231/2019Opera cinematografica - Sfruttamento economico - Concessione a terzi - Necessità - Pluralità di produttori - Delibera di concessione - Coproduttore pretermesso - Impugnazione - Art. 1109, comma 2, n. 2, c.c. - Applicabilità - Fondamento.
Lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica, non suscettibile di uso diretto, avviene attraverso la concessione a terzi, deliberata a maggioranza nel caso di pluralità dei produttori, a tenore del comma 1, dell'art. 1105 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10 l. n. 633 del 1941. Il produttore pretermesso è tenuto ad impugnare la deliberazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c., venendo in rilievo un atto di ordinaria amministrazione ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 1105.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33231 del 16/12/2019 (Rv. 656131 - 01)
Riferimenti normativi:Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109
corte
cassazione
33231
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Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti - locazione della cosa comune – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 10/10/2019 (Rv. 65Locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari - Gestione d'affari - Configurabilità - Conseguenze - Gestione non rappresentativa - Ratifica del comproprietario non locatore - Equivalenza della domanda di pagamento dei canoni alla ratifica del contratto - Diritto del comproprietario non locatore di esigere i canoni locativi dal conduttore - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, c.c. - applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c. - la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 10/10/2019 (Rv. 655273 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1705, Cod_Civ_art_2031, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1108
CONDOMINIO
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Rilascio in favore della comunione della quota di pertinenzaComunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - bene di proprietà comune - rilascio in favore della comunione della quota di pertinenza - inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene - determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018
>>> In tema di comunione, il giudice può ordinare al comproprietario, che occupi in esclusiva l'immobile comune in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis)Compenso dell'amministratore di condominio - Indicazione della voce di spesa nell'ordine del giorno - Necessità - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis)
In tema di condominio, la mancata specifica indicazione, tra gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea, dell’approvazione del compenso a favore dell’amministratore non determina la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati e, dunque, l’invalidità della delibera, atteso che tale compenso rappresenta, ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c., una spesa a carico del condominio e, dunque, una voce del relativo bilancio, suscettibile di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017Condominio negli edifici - Malfunzionamento degli impianti condominiali - Condanna del condominio alla riparazione o ripristino - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il singolo condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali (nella specie, l'impianto elettrico comune), che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 e ss. c.c. Ne consegue che il condomino non ha azione per richiedere la messa a norma dell'impianto medesimo, potendo al più avanzare, verso il condominio, una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione nella sua riparazione o adeguamento, ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma 4, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017
CONDOMINIO
PARTI COMUNI
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Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti - giudiziaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15548 del 22/06/2017Natura - Provvedimento di volontaria giurisdizione - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria nomina, ex art. 1105, comma 4, c.c., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione, ha natura di atto di giurisdizione volontaria, perciò privo di carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis c.p.c. e, conseguentemente, non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava l'irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di reclamo innanzi alla corte di appello, in virtù delle concrete modalità di notifica dell'atto introduttivo di detta fase processuale).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15548 del 22/06/2017
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017Condominio minimo - Norme sul funzionamento dell'assemblea di condominio - Applicabilità - Condizioni - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario – Sussistenza - Conseguenze.
Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione.
Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione.
Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015Conflitto di interesse tra il singolo condomino ed il condominio - Rilevanza ai fini della determinazione dei "quorum" - Esclusione - Eventuale impossibilità di formazione della maggioranza necessaria - Rimedi. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015
In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
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comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - locazione della cosa comune - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014Locazione del bene comune ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto contrattuale - Condanna al rilascio del bene in favore della comunione - Ammissibilità - Nel senso della reimmissione nella codetenzione della quota locata - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014
Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014
CONDOMINIO
USO DELLA COSA COMUNE
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comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015Azioni a tutela della cosa comune - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015
Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - uso della cosa comune - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5729 del 23/03/2015Attività di bonifica di un terreno - Innovazione ex art. 1108 cod.civ. - Esclusione - Fondamento.
In tema di comunione indivisa, l'attività di bonifica di un terreno compiuta da un comproprietario non integra gli estremi di un atto innovativo, per il quale è necessaria la maggioranza qualificata ex art. 1108 cod. civ., trattandosi di opera di ordinaria amministrazione che non altera la destinazione economica del terreno ed è diretta al miglioramento ovvero a rendere più comodo o più redditizio il suo godimento, senza pregiudicare il diritto di godimento degli altri comproprietari.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5729 del 23/03/2015
CONDOMINIO
USO DELLA COSA COMUNE
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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - atti soggetti a registrazione - comunicazione di atti e notizie - contratti verbali - locazioni o affitti e contratti assimilati – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 458Comproprietà dell'immobile concesso in locazione - Soggetti tenuti alla registrazione e al pagamento dell'imposta in via solidale - Comproprietari dell'immobile soggetto a locazione - Inclusione - Ragioni.
In tema di imposta di registro, in caso di comproprietà di quote indivise di un immobile concesso in locazione, alla richiesta di registrazione del contratto, nonché al pagamento dell'imposta, sono solidalmente obbligati, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a), 10, comma 1, lett. a), e 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tutti i contraenti, dovendosi intendere per tali anche tutti i comproprietari dell'immobile concesso in locazione, in quanto, fino a prova contraria, si presume che la locazione sia stata stipulata con il consenso di tutti e, quindi, sia, "ex parte locatoris", unitaria.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4580 del 06/03/2015
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condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) cosa giudicata civile - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013 integraleQualificazione giuridica del rapporto - Formazione del giudicato - Condizioni - Fattispecie in tema di qualificazione di un contesto proprietario come comunione e non come condominio.Fattispecie in tema di qualificazione di un contesto proprietario come comunione e non come condominio. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013 Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l'attore abbia domandato l'annullamento di una deliberazione assembleare per violazione del termine minimo di comunicazione dell'avviso di convocazione, di cui all'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., deve ritenersi intervenuto il giudicato sull'accertamento compiuto dal primo giudice, e non tempestivamente appellato, in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio.
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RITENUTO IN FATTO1. - Con atto di citazione del 29 aprile 1999, Ma..... Emanuela Maria convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Ga...... Enrico, Ma.... Donatella, Ma.... Annunciata Luigia, Tr...... Ruggero e Ma.... Adriano, chiedendo che fosse pronunciato l'annullamento o accertata e dichiarata la nullità delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualità di partecipanti al condominio dell'edificio sito in via Cesalpino, n. 1, a Milano. L'attrice considerò in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini Ma..... Emanuela Maria, Ga...... Enrico, Ma.... Donatella, Ma.... Annunciata Luigia e Tr...... Ruggero, in quanto tali opere - a suo dire - erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l'interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell'acqua in base al criterio di consumo "presuntivo" basato sul numero …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - locazione della cosa comune - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014Locazione del bene comune ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto contrattuale - Condanna al rilascio del bene in favore della comunione - Ammissibilità - Nel senso della reimmissione nella codetenzione della quota locata - Fondamento.
Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - locazione della cosa comune - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014Locazione del bene comune ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto contrattuale - Condanna al rilascio del bene in favore della comunione - Ammissibilità - Nel senso della reimmissione nella codetenzione della quota locata - Fondamento.
Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 cod. civ. - Diritto al rimborso - Condizioni - Preventivo avviso agli altri comproprietari o all'amministratore e loro inattività - Necessità - Onere della prova - Consenso degli interpellati - Irrilevanza.
In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013
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Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013Esecuzione per rilascio di un immobile instaurata da taluni comproprietari - Titolo esecutivo utile ad ottenere da uno dei comproprietari o dai sui aventi causa il rilascio della quota di comproprietà di metà dell'immobile - Efficacia, ai fini del rilascio dell'intero immobile, nei confronti di un terzo occupante l'immobile stesso in forza di titolo di godimento riconducibile ad un ulteriore comproprietario. - Esclusione.
I comproprietari di un bene immobile non possono utilizzare il titolo esecutivo - formato, valido ed efficace nei confronti di altro comproprietario, nella cui posizione siano succeduti (ed utile ad ottenere da quest'ultimo o dai suoi aventi causa il rilascio della quota di comproprietà di metà dell'immobile) - per ottenere in via coattiva il rilascio dell'intero immobile da parte di un terzo, occupante l'immobile in forza di titolo di godimento conferitogli da un ulteriore comproprietario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013Rilascio "pro quota" dell'immobile comune - Esecuzione ex art. 608 cod. proc. civ. nei confronti del detentore qualificato - Ammissibilità - Esecuzione nei confronti del comproprietario convenuto nel giudizio di rivendicazione avente ad oggetto quota ideale del bene comune - Inammissibilità - Ragioni.
È ammissibile e suscettibile di esecuzione, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ., la sentenza emessa a seguito del giudizio, instaurato da taluno dei comproprietari, di condanna al rilascio "pro quota" dell'immobile comune; tale sentenza, tuttavia, può essere eseguita soltanto nei confronti del detentore qualificato e non anche di altro comproprietario, convenuto nel giudizio di rivendicazione della quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non potendosi ordinare il "rilascio" di una quota ideale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013
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Assemblea dei Condomini - Convocazione - validità dell'ordine del giorno Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21449 del 19/10/2010Condominio - Assemblea dei Condomini - Convocazione - validità dell'ordine del giorno - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21449 del 19/10/2010
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
Condominio - Assemblea dei Condomini - Convocazione - validità dell'ordine del giorno - Deve elencare specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21449 del 19/10/2010In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che autorizzazione all'amministratore ad aprire un nuovo conto corrente, una volta saldato quello precedente in passivo, e di procedere ad uno sconfinamento, in quanto connessa e logicamente conseguenziale ai punti dell'ordine del giorno relativi alla nomina del nuovo amministratore ed all'avvio della nuova gestione condominiale, con l'approvazione del rendiconto relativo alle annualità pregresse, non richiedesse una indicazione analitica e separata dalla questione).SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - Nella seduta dell'11 gennaio 1999, l'assemblea del condominio di via Bre.., dopo aver provveduto alla nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario, deliberava a maggioranza di autorizzarlo "ad aprire un nuovo conto corrente intestato al condominio, una volta saldato il conto corrente attuale in passivo" e "ad uno sconfinamento sullo stesso conto corrente".2 . - La s.n.c. Tipografia Unione, partecipante a detto condominio, impugnava davanti al Tribunale di Milano detta deliberazione nella parte in cui autorizzava lo sconfinamento.Resisteva il condominio.L'adito Tribunale …...
comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009Comunione legale tra coniugi - Azioni reali o con effetti reali a difesa dei beni comuni - Legittimazione del singolo coniuge - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - legittimazione del comproprietario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario - Esperibilità delle azioni derivanti dal contratto di locazione - Proposizione da parte di uno dei comproprietari - Espressa volontà contraria degli altri - Legittimazione attiva dell'attore - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009
Con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, deve essere negata la legittimazione (attiva) del comproprietario del bene locato "pro parte dimidia", ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell'art. 1105 cod. civ.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - locazione della cosa comune - ultranovennale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 483 del 13/01/2009Affitto di fondo rustico per la durata minima di legge (quindici anni) - Stipulazione in forma verbale - Validità ed efficacia del contratto - Sussistenza - Azione di rilascio e di revindica nei confronti del conduttore - Improponibilità - Azione di risarcimento dei danni verso il condomino locatore - Ammissibilità.
L'affitto di un fondo rustico per la durata minima di legge (quindici anni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 203 del 1982) stipulato, ancorché verbalmente, da parte di uno dei comproprietari che ne abbia la disponibilità, sorge validamente e svolge i suoi effetti contrattuali, anche se il locatore abbia violato i limiti dei poteri di amministrazione a lui spettanti a norma degli artt. 1105 e 1108 cod. civ., senza che agli altri partecipanti possa competere azione di rilascio, e tantomeno di revindica, nei confronti del conduttore, salvo il diritto al risarcimento dei danni verso il condomino-locatore, qualora la sua attività risulti pregiudizievole agli interessi della comunione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 483 del 13/01/2009
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Comunione dei diritti reali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26408 del 03/11/2008 Assemblea - Formale convocazione - Necessità - Esclusione - Condizioni di validità della convocazione e della deliberazione - Preventiva informazione sull'ordine del giorno - Decisione a maggioranza dei partecipanti.
L'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1108 cod. civ. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26408 del 03/11/2008
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/01/2007Deliberazione di esecuzione di manufatto negli spazi comuni - Pregiudizio alla sicurezza del fabbricato - Nullità - Fattispecie relativa a copertura di un cortile condominiale.
In tema di condominio degli edifici, è nulla per impossibilità dell'oggetto la delibera condominiale che pregiudichi la sicurezza del fabbricato mediante la copertura di spazi comuni, aventi la connaturata destinazione all'aereazione delle unità immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio d'aria adeguato alle necessità anche potenziali di dette unità. (Nella specie, relativa alla richiesta avanzata nel 1991, da parte di nuovi condomini, di demolizione di una tettoia del cortile comune realizzata nel 1963, che impediva la circolazione dell'aria e limitava la possibilità degli istanti di installare una caldaia per riscaldamento autonomo nel loro balcone di proprietà esclusiva, la S.C. nel cassare la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda, ha precisato che restava ferma l'osservanza, quanto alla possibilità di installazione della caldaia a gas, della disciplina dettata dall'art. 890 cod. civ. e dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1083, in dipendenza della pericolosità e potenziale nocività dell'impianto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/01/2007
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005
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Consorzi - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24052 del 28/12/2004Consorzi di gestione di parti comuni serventi proprietà esclusive - Assemblea consortile - Mancato avviso ad alcuno dei consorziati - Conseguenze - Nullità della delibera prevedente contributi consortili - Esclusione - Mera annullabilità - Sussistenza - Decreto ingiuntivo concernente il pagamento di detti contributi - Opposizione del consorziato non avvisato della convocazione della assemblea - Eccezione di nullità della delibera - Giudice di pace decidente secondo equità - Rigetto della eccezione - Sindacato della cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un consorzio atipico, di gestione di parti comuni poste al servizio di proprietà esclusive (nella specie, consorzio di urbanizzazione), ad uno dei partecipanti al consorzio, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta, non già la nullità, ma l'annullabilità' della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio, in applicazione di un indirizzo, rinvenibile nella materia delle delibere delle assemblee condominiali, cui la materia delle delibere consortili è assimilabile, ed al quale il legislatore si è uniformato anche in materia societaria, che, invertendo i principi comuni di diritto negoziale, ha assunto la generalità dei casi di contrasto con la legge od il regolamento nella categoria dell'annullabilità, rimanendo pertanto confinata la nullità assoluta in casi nominati o residuali nella elaborazione giurisprudenziale. Ne consegue che, eccepita, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di contributi deliberati dall'assemblea consortile, la nullità della deliberazione per il mancato avviso di convocazione dell'assemblea stessa a tutti i consorziati, sulla decisione del giudice di pace che, giudicando secondo equità, rigetti la opposizione escludendo la radicale nullità della deliberazione e ritenendo che la eventuale illegittimità dell'assemblea si sarebbe dovuta far valere in via di impugnazione nel termine di trenta giorni, non può esercitarsi alcun sindacato di legittimità, circoscritto alla osservanza delle …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - costituzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 30/03/2001Deliberazioni - In genere - Condominio costituito da due soli condomini - Formazione della maggioranza - Criteri - Nomina dell'amministratore - Disciplina.
Nell'ipotesi di un condominio costituito da soli due condomini (cosiddetto condomini minimi) non si applica la disciplina dettata dall'art.1136 cod. civ.,la quale richiede per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale; ma, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art.1139 cod. civ., le deliberazioni di detto condominio, ivi comprese quelle attinenti la nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ. per l'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio di edifici costituisce una specie.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 30/03/2001
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 8167/1997Costituzione di un fondo cassa - Legittimità - Condizioni - Formali e sostanziali.
Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica ne' l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, ne' il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo - cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, e la relativa delibera è formalmente regolare, anche se tale istituzione non è indicata tra gli argomenti da trattare, se è desumibile dal rendiconto - depositato prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione - in cui l'accantonamento di un'entrata condominiale (nella specie canone dell'appartamento dell'ex portiere) è destinato alle spese di ordinaria manutenzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8167 del 28/08/1997
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
8167
1997 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7613 del 14/08/1997Legittimazione del singolo condomino - Nei confronti dell'amministratore - Ammissibilità - Limiti - Rifiuto di compiere atti di ordinaria amministrazione da parte dell'amministratore - Conseguente introduzione di giudizio contenzioso da parte del condomino - Inammissibilità - Preventiva convocazione dell'assemblea - Necessità - Mancata convocazione, mancata formazione di una volontà maggioritaria, mancata esecuzione della eventuale delibera - Rimedi - Ricorso in sede di volontaria giurisdizione (art. 1105 cod. civ.) - Necessità.
L'inerzia dell'amministratore nel compimento di un atto di ordinaria amministrazione non legittima il singolo condomino a rivolgersi all'autorità giudiziaria in sede contenziosa senza avere, in precedenza, provocato la convocazione dell'assemblea condominiale. La mancata convocazione dell'organo assembleare, la mancata formazione di una volontà maggioritaria, la adozione di una delibera poi ineseguita legittimano, per l'effetto, il condomino ad agire non in sede contenziosa bensì di volontaria giurisdizione, giusto disposto dell'art. 1105 cod. civ. (mentre la deliberazione di maggioranza risulterà impugnabile in via contenziosa nelle sole ipotesi di lesione di diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, ovvero di violazione di legge o del regolamento condominiale), non rilevando, in contrario, la disposizione di cui all'art. 1133 cod. civ. (a mente della quale il ricorso avverso i provvedimenti dell'amministratore, per il singolo condomino, è proponibile, oltreché all'assemblea, anche all'autorità giudiziaria), poiché detta norma delimita la possibilità di esercizio della ivi prevista facoltà ai casi espressamente stabiliti nel successivo art. 1137 (ostativo, per l'autorità giudiziaria, all'esercizio di qualsivoglia sindacato di merito sulle deliberazioni dell'assemblea), escludendo, pertanto, che il giudice possa, in sede contenziosa, sopperire all'inerzia dell'amministratore nel compimento di atti di ordinaria amministrazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7613 del 14/08/1997
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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993In genere - "Condomini minimi" - Applicabilità delle norme sul condominio - Limiti.
In base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117 - 1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previsto possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100 - 1116 cod.civ.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi ne' esplicitamente ne' implicitamente derogato, ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993
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