Regolamento concernente
Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private» (Gazzetta Uficiale Serie Generale n. 287 del 09-12-2008)
Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private» (Gazzetta Uficiale Serie Generale n. 287 del 09-12-2008)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 ottobre 2008, n.191
Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private».
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'articolo 146,
comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato di concerto con il Ministro della giustizia, su
proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti delle imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione
dei danni, che sono soggetti al diritto di accesso dei contraenti e
dei danneggiati e quelli che ne sono esclusi, nonche' determina gli
obblighi a carico delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti,
i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di
accesso;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007, con la quale
l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del
regolamento di cui al citato articolo 146, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Sentito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei
dati personali che ha comunicato i proprio parere, espresso in data
30 aprile 2008, con nota n. 10707/57976 del 5 maggio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 luglio 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 16379 del 18 settembre 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»:
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
b) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
d) «impresa gestionaria»: l'impresa tenuta alla gestione del danno
ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema di'
risarcimento diretto;
e) «impresa debitrice»: l'impresa che, assicurando il veicolo
responsabile in tutto o in parte del sinistro, e' tenuta al rimborso
del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria;
f) «imprese» o «imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti»: le imprese di assicurazione con sede legale
in Italia o in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio sul
territorio della Repubblica dei rami 10 (esclusa la responsabilita'
del vettore) e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' le imprese di
assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello
Spazio economico europeo abilitate in Italia, in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi, all'esercizio dei
predetti rami;
g) «punto vendita»: il locale ovvero la sede o la dipendenza
dell'intermediario o della compagnia, accessibile al pubblico o
adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere
il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura
assicurativa obbligatoria.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di
accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione
esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e
liquidazione dei danni che li riguardano.
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i
procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro,
ivi compresi:
a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorita' intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalita' del sinistro con
esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose
danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.
3. Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a
persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e solo laddove la situazione
giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta,
sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista
in un diritto della personalita' o in altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
4. Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti
dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti,
di cui al presente articolo, puo' essere esercitato con riferimento
alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative
alla parte istante ed e' escluso con riferimento alle parti del
documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva
la possibilita' di prendere visione di tali parti dei documenti,
qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere
interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di
documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone
diverse dal richiedente tale possibilita' e' concessa nei limiti in
cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di
cui al comma 3.
5. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3.
Esercizio del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso agli atti puo' essere esercitato dai
contraenti, dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi
i procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ed in particolare:
a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della
misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i
quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata
offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di
denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della
richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il
decesso;
b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del
sinistro.
2. Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento
incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta
giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148,
comma 5, del Codice, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri
1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa
dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
Art. 4.
Procedimento di accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta
scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti
di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione
ai quali si chiede l'accesso.
2. La richiesta di accesso e' indirizzata alla sede legale o alla
direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1,
ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel
luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il
quale e' stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo e' stato
assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o
mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e'
tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa
diverso da quelli indicati al comma 2 e' trasmessa immediatamente
all'ufficio competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione
all'interessato.
4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto
oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e
concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il
richiedente e' comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni
oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa
l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
5. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un
documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di
altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e
copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se
l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base
ai rispettivi statuti o ordinamenti.
6. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di
ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarita' o
incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non
corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di
trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del
procedimento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della richiesta corretta.
Art. 5.
Accoglimento della richiesta di accesso
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso
di cui all'articolo 4, comma 6, e' comunicato per iscritto al
richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della
richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui
e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del
luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo
di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli
atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4,
comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.
2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da
lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano
dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere
specificate le generalita'.
3. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in
parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia,
subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di
mercato delle fotocopie effettuate.
4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta
giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di
accesso.
Art. 6.
Rifiuto o limitazione dell'accesso
1. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per
iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione
della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale
l'accesso non puo' essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di
cui all'articolo 4, comma 3, il rifiuto o la limitazione sono
comunicati entro venti giorni.
2. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro
sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in
condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia
a sue spese, nei successivi sessanta giorni puo' inoltrare reclamo
all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul
reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla
ricezione.
Art. 7.
Accesso agli atti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto
1. Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui
all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una
richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o
dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa
gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
2. II procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta
giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria
della richiesta di accesso.
3. Nei confronti dell'impresa gestionaria si applicano le
disposizioni di cui al presente regolamento.
Art. 8.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 20
febbraio 2004, n. 74.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 29 ottobre 2008
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro della giustizia
Alfano
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 135
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