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Registro informatico degli adempimenti amministrativi

Registro informatico degli adempimenti amministrativi - attuazione dell'articolo 11 comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) Registro informatico degli adempimenti amministrativi (D.P.C.M. 03.04.2006 n° 200 , G.U. 31.05.2006)

10 Giugno 2006 - Registro informatico degli adempimenti amministrativi - attuazione dell'articolo 11 comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) Registro informatico degli adempimenti amministrativi (D.P.C.M. 03.04.2006 n° 200 , G.U. 31.05.2006)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n.200

Regolamento recante modalita' di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi. (GU n. 125 del 31-5-2006)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attivita' produttive;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel quale e' previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione;

Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti «linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004; Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.Definizione e contenuto del Registro

1. Ai fini del presente regolamento per «Registro» si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per «decreto» il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il Ministero delle attivita' produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.

3. In attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto il presente regolamento disciplina: a) le modalita' di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto; b) le modalita' di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

Art. 2.Soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

1. Ai fini dell'obbligo di trasmissione in via informatica previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto si intendono: a) per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la Banca d'Italia, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Autorita' ed amministrazioni indipendenti dotate o meno di personalita' giuridica e comunque ogni organismo di diritto pubblico - comunque denominato - che prevede adempimenti amministrativi necessari all'avvio ed all'esercizio di attivita' di impresa; b) per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; c) per concessionari di lavori i soggetti individuati nelle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche.

2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle attivita' produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. L'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto si estende anche ai licenziatari dei servizi liberalizzati.

Art. 3.Soggetti responsabili della trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

1. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, lettera a) e gli organismi e soggetti di cui alle successive lettere b) e c) nonche' i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, tramite il responsabile del procedimento, ovvero altro soggetto comunicato dall'amministrazione, trasmettono in via informatica l'elenco degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 del decreto.

Art. 4.Modalita' di attuazione del Registro

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto il Ministero delle attivita' produttive realizza il Registro attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio che ne assicura la gestione operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.

2. Le camere di commercio pongono in essere le attivita' necessarie a garantire l'efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti, nei confronti del Ministero delle attivita' produttive, per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello regionale e' referente, nei confronti del Ministero delle attivita' produttive, la camera di commercio del capoluogo di regione mentre per i soggetti operanti su base ultraprovinciale o ultraregionale e' referente la camera di commercio nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.

4. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili del contenuto e dell'aggiornamento delle informazioni comunicate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 5.Alimentazione ed aggiornamento del Registro

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 provvedono a trasmettere l'elenco degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto comprendente i procedimenti, la normativa presupposta, la modulistica di settore eventualmente predisposta nonche' il sito informatico, ove gia' attivo.

2. Al fine di assicurare l'effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro cinque giorni, gli eventuali provvedimenti integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.

Art. 6.Contenuto dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

1. L'elenco degli adempimenti amministrativi previsti dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa e' finalizzato a rendere disponibile, a livello nazionale, un indice unitario, sintetico e di agevole consultazione; a tal fine deve contenere, per ogni singolo adempimento, almeno le seguenti informazioni: a) titolo; b) descrizione; c) amministrazione/ente di riferimento (per i concessionari e gestori di servizi); d) ambito territoriale di competenza; e) ufficio responsabile dell'adempimento; f) modalita' di fruizione; g) normativa di riferimento; h) indicazioni sulle scadenze amministrative legate all'adempimento; i) eventuali oneri economici connessi all'adempimento e loro entita'.

2. L'elenco indica altresi', per ogni adempimento, se e' disponibile la modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo formato.

3. Restano a carico dell'amministrazione competente la pubblicazione di eventuali contenuti informativi aggiuntivi e l'erogazione dei servizi on line connessi agli adempimenti medesimi.

4. Nel caso l'adempimento necessiti di modulistica il soggetto competente deve renderla disponibile in formato elettronico, unitamente alla descrizione delle modalita' di compilazione.

Art. 7.Funzionamento e regole tecniche

1. Le Camere di Commercio competenti per territorio offrono supporto alle amministrazioni che non fossero dotate dei necessari strumenti informatici per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni «in linea» di alimentazione e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle attivita' produttive, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono emanate le regole tecniche per l'alimentazione e l'aggiornamento del Registro concernenti in particolare: a) l'accesso e l'abilitazione ai servizi informatici e l'aggiornamento; b) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli adempimenti; c) la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica; d) le modalita' di integrazione con siti gia' esistenti ove i soggetti di cui all'articolo 2 abbiano pubblicato modulistica e contenuti informativi e servizi «in linea» inerenti gli adempimenti; e) le modalita' per assicurare la disponibilita' dei dati trasmessi a ciascun soggetto chiamato all'alimentazione del Registro.

Art. 8.Coordinamento fra le strutture operative

1. Presso la Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attivita' produttive e' istituita una unita' organizzativa che provvede all'attuazione del Registro attraverso l'utilizzo di risorse umane e tecnologiche a disposizione del Ministero delle attivita' produttive.

2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si provvede alla dotazione organica e tecnologica dell'unita' organizzativa di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto.

3. Il Ministero delle attivita' produttive, assicura la razionalizzazione dei processi che alimentano il Registro informatico, d'intesa con il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le autonomie locali.

Art. 9.Accesso al Registro

1. Per una piu' agevole e tempestiva attuazione il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese e' reso accessibile nell'ambito del portale nazionale delle imprese, che e' realizzato dal Ministero delle attivita' produttive, dal Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) tramite il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che fornisce un punto di accesso unitario ed organico alle informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali a favore delle imprese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 aprile 2006.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro delle attivita' produttive Scajola Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006.