Limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26266 del 26/09/2025 (Rv. 676706-01)Distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - poteri del giudice - riduzione in pristino (demolizione) - limiti - pregiudizio all'economia nazionale - Concetto di pregiudizio all'economia nazionale ex art. 2933, comma 2, c.c. - Interpretazione - Perdita per l'intera comunità di cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale - Demolizione totale o parziale di edificio ad uso di abitazione - Configurabilità - Esclusione.
Il concetto di pregiudizio all'economia nazionale, di cui all'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26266 del 26/09/2025 (Rv. 676706-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2933 …...
Prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) - legittimazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11601 del 30/04/2024 (Rv. 671126-01)Legittimazione passiva - Titolarità - Condizioni - Fondamento.
In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11601 del 30/04/2024 (Rv. 671126-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1079, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2933 …...
Risarcimento in forma specifica - Cass. Sent. 16611/2019Risarcimento del danno - risarcimento in forma specifica - Reintegrazione specifica dei diritti reali - Limite ex art. 2058, comma 2, c.c. - Irrilevanza - Fondamento - Limite del pregiudizio all’economia nazionale - Natura di eccezione in senso lato - Rilevabilità d’ufficio.
In tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto, salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2, c.c. La verifica della sussistenza o meno di quest'ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto di un'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 16611 del 20/06/2019 (Rv. 654338 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2933 …...
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25890 del 31/10/2017Violazione delle norme sulle distanze tra edifici - Spostamento della costruzione a distanza legale - Limiti all'esecuzione forzata ex art. 2933, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.
L'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, va riferito alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell'intero paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando la persistenza di detta costruzione, al contrario, una lesione di pur rilevanti interessi individuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25890 del 31/10/2017
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servitù prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1332 del 22/01/2014legittimazione - Legittimazione passiva - Titolarità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1332 del 22/01/2014
Riguardo alla "confessoria servitutis", la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore "suo nomine"), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1332 del 22/01/2014
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008Danno arrecato dalla P.A. - Azione di risarcimento - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla data dell'illecito - Fondamento - Disciplina anteriore all'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - Giurisdizione dell'A.G.O. sul risarcimento - Azione di annullamento davanti all'A.G.A. - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Fondamento.
La possibilità di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo senza la necessaria pregiudiziale impugnazione dell'atto lesivo, sussistente già prima che l'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, concentrasse nella cognizione del giudice amministrativo la tutela demolitoria e quella risarcitoria, comporta che il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dalla data dell'illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo, non costituendo l'esistenza dell'atto amministrativo un impedimento all'esercizio dell'azione. Peraltro, la domanda di annullamento dell'atto proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all'azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato da n. 77 del 2007, per cui la pluralità dei giudici ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008
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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008Danno arrecato dalla P.A. - Azione di risarcimento - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla data dell'illecito - Fondamento - Disciplina anteriore all'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - Giurisdizione dell'A.G.O. sul risarcimento - Azione di annullamento davanti all'A.G.A. - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008
La possibilità di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo senza la necessaria pregiudiziale impugnazione dell'atto lesivo, sussistente già prima che l'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, concentrasse nella cognizione del giudice amministrativo la tutela demolitoria e quella risarcitoria, comporta che il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dalla data dell'illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo, non costituendo l'esistenza dell'atto amministrativo un impedimento all'esercizio dell'azione. Peraltro, la domanda di annullamento dell'atto proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all'azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato da n. 77 del 2007, per cui la pluralità dei giudici ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale.
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008Danno arrecato dalla P.A. - Azione di risarcimento - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla data dell'illecito - Fondamento - Disciplina anteriore all'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - Giurisdizione dell'A.G.O. sul risarcimento - Azione di annullamento davanti all'A.G.A. - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Fondamento.
La possibilità di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo senza la necessaria pregiudiziale impugnazione dell'atto lesivo, sussistente già prima che l'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, concentrasse nella cognizione del giudice amministrativo la tutela demolitoria e quella risarcitoria, comporta che il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dalla data dell'illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo, non costituendo l'esistenza dell'atto amministrativo un impedimento all'esercizio dell'azione. Peraltro, la domanda di annullamento dell'atto proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all'azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato da n. 77 del 2007, per cui la pluralità dei giudici ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008
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