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2925. Norme applicabili all'assegnazione forzata.

Art.2925. Norme applicabili all'assegnazione forzata.

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Documenti collegati:

Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore – Cass. n 13362/2023
Esecuzione forzata - mobiliare - opposizioni - di terzo - Terzo proprietario dei beni pignorati - Rimedi esperibili - Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore - Condizione di mala fede dell'assegnatario - Conseguenze - Risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.  Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023 (Rv. 667842 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2920, Cod_Civ_art_2925, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_620, Cod_Civ_art_2926   Corte Cassazione 13362 2023 …...
Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore – Cass. n 13362/2023
Esecuzione forzata - mobiliare - opposizioni - di terzo - Terzo proprietario dei beni pignorati - Rimedi esperibili - Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore - Condizione di mala fede dell'assegnatario - Conseguenze - Risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.  Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023 (Rv. 667842 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2920, Cod_Civ_art_2925, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_620, Cod_Civ_art_2926   Corte Cassazione 13362 2023 …...
Obbligazioni in genere - solidarietà' - regresso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25698 del 11/10/2019 (Rv. 655645 - 01)
Obbligazione solidale al risarcimento del danno - Azione di regresso - Prescrizione - "Dies a quo" - Dall'avvenuto pagamento - Affermazione - Dal verificarsi dell'evento dannoso - Esclusione - Fondamento. Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25698 del 11/10/2019 (Rv. 655645 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_2925   …...

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