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2918. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti.

Art.2918. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti.

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Documenti collegati:

Mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17195 del 26/06/2025 (Rv. 675122 - 01)
Assegnazione - effetti - assegnazione di crediti - Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti – Effetti - Successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati - Coinvolgimento dei canoni già assegnati - Esclusione. La pronuncia, all'esito di procedura espropriativa presso terzi, di un'ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l'obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell'assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell'importo assegnato; in tale ipotesi, la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17195 del 26/06/2025 (Rv. 675122 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Civ_art_2912, Cod_Civ_art_2914, Cod_Civ_art_2918 …...
Esecuzione forzata - mobiliare presso terzi - Assegnazione di crediti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17195 del 26/06/2025 (Rv. 675122 - 01)
Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti - Effetti - Successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati - Coinvolgimento dei canoni già assegnati - Esclusione. La pronuncia, all'esito di procedura espropriativa presso terzi, di un'ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l'obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell'assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell'importo assegnato; in tale ipotesi, la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17195 del 26/06/2025 (Rv. 675122 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Civ_art_2912, Cod_Civ_art_2914, Cod_Civ_art_2918 …...
Pignoramento: forma - effetti - alienazioni: inefficacia; cessioni e liberazione pigioni e fitti - anteriori Art. 2918 c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-02)
Applicabilità all'espropriazione del bene locato - Pagamento anticipato di canoni non scaduti ultratriennali - Effetto liberatorio - Condizioni. A norma dell'art. 2918 c.c., applicabile anche all'espropriazione immobiliare di bene locato, il pagamento anticipato di canoni non scaduti alla data del pignoramento per un periodo eccedente i tre anni ha effetti liberatori nei confronti dei creditori e del custode giudiziario se la liberazione sia stata trascritta prima del pignoramento mediante un'autonoma formalità pubblicitaria ex art. 2643, n. 9, c.c., non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione del solo contratto di locazione da cui risulti il pagamento anticipato o la mera indicazione dell'evento solutorio nel cd. quadro "D" della nota. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2912, Cod_Civ_art_2918, Cod_Civ_art_2643 …...
Applicabilità all'espropriazione del bene locato – Cass. n. 35876/2022
Esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti - alienazioni: inefficacia; cessioni e liberazione pigioni e fitti - anteriori Art. 2918 c.c. - Ambito di applicazione - Applicabilità all'espropriazione del bene locato - Sussistenza - Locuzione "liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti" - Significato.   Le disposizioni dell'art. 2918 c.c. (relative all'opponibilità ai creditori dei fatti estintivi e/o modificativi dei crediti derivanti da rapporti di locazione, non ancora scaduti alla data del pignoramento) sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti sia in caso di espropriazione del bene locato che ad essi si estenda, quali frutti, ai sensi dell'art. 2912 c.c.; l'espressione «liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti» ha riguardo ad ogni ipotesi di estinzione di tali crediti, compresi il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e l'eventuale remissione del relativo debito. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35876 del 06/12/2022 (Rv. 666286 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2918, Cod_Civ_art_2912   Corte Cassazione 35876 2022 …...

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