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2806. Pegno di diritti diversi dai crediti.

Art. 2806. Pegno di diritti diversi dai crediti.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - capitale sociale - conferimenti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31051 del 27/11/2019 (Rv. 656275 - 01)
Quote di s.r.l. - Costituzione del diritto di pegno Art. 2806 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Iscrizione nel registro delle imprese - Fondamento. Le quote di società a responsabilità limitata, che non possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la "partecipazione" dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell’impresa che da questo promana, esulando dall'ambito dei semplici diritti di credito; ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell'art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi dai crediti, e il diritto di pegno risulta pertanto costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31051 del 27/11/2019 (Rv. 656275 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2806, Cod_Civ_art_2352, Cod_Civ_art_2471_2, Cod_Civ_art_2463, Cod_Civ_art_2468, Cod_Civ_art_2470, Cod_Civ_art_2471 …...
Società - di capitali - società per azioni - costituzione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 02/03/1978 (2)
Modi di formazione del capitale - delle azioni - acquisto delle azioni - in genere - acquisto di un certificato azionario provvisorio in nome e per conto dell'intestatario - successiva costituzione in pegno del certificato azionario a suo favore da parte dell'intestatario - rapporto con la societa - legittimazione in ordine alla richiesta di rilascio del certificato azionario definitivo od alla domanda di nullita del certificato definitivo rilasciato ad altri senza ritiro di quello provvisorio - condizioni. Chi acquisti un certificato azionario provvisorio in nome e per conto del soggetto intestatario, e, successivamente, muti la detenzione del titolo in possesso qualificato, in forza di atto di Costituzione in pegno da parte di detto soggetto, puo far valere tale possesso nei confronti della societa emittente solo qualora la garanzia pignoratizia abbia acquistato Rilevanza cartolare ed opponibilita tramite annotazione nel certificato e nel registro di soci. In difetto di dette formalita, pertanto, quell'acquirente rimane, nei rapporti con la societa, mero detentore nomine alieno, e, quindi, non e legittimato a pretendere in proprio il rilascio del certificato azionario definitivo, ne a chiedere la declaratoria di nullita del certificato definitivo che sia stato ad altri rilasciato senza il previo ritiro di quello provvisorio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 02/03/1978   …...

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