Skip to main content

2772. Crediti per tributi indiretti.

Art.2772. Crediti per tributi indiretti.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

________________________________________________________

Documenti collegati:

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - efficacia - in genere - del privilegio speciale rispetto al pegno ed alle ipoteche - certalex – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17141 del 17/08/2016
Contratto preliminare trascritto - Mancata esecuzione - Privilegio speciale sul bene immobile in favore del credito del promissario acquirente - Prevalenza sull'ipoteca, ai sensi dell'art. 2748, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenza in caso di fallimento del promittente venditore e di scioglimento del contratto ad opera del curatore fallimentare - Credito assistito da ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare - Prevalenza. Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dall'art. 2748, comma 2, c.c., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 l.fall.), il conseguente credito del promissario acquirente, benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17141 del 17/08/2016   …...
responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - efficacia - del privilegio speciale rispetto al pegno ed alle ipoteche - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17270 del 30/07/2014
Contratto preliminare trascritto - Mancata esecuzione - Privilegio speciale sul bene immobile in favore del credito del promissario acquirente - Prevalenza sull'ipoteca, ai sensi dell'art. 2748, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in caso di fallimento del promittente venditore e di risoluzione del contratto ad opera del curatore fallimentare - Credito assistito da ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare - Prevalenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17270 del 30/07/2014 Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 cod. civ., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente - nella specie, avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare - benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17270 del 30/07/2014   …...
2722. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Art.2722. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. 0 Codice civileL'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.  Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.  Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita. ________________________________________________________________________________________________________________Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello …...
Tributi erariali indiretti (anteriori alla riforma del 1972) - imposta di successione - soggetti passivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6478 del 10/12/1984
Eredi accettanti con beneficio d'inventario - omissioni o infedeltà dell'inventario - richiesta di decadenza dal beneficio proposta dall'amministrazione finanziaria - ammissibilità.* Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio d'inventario - decadenza - omissioni o infedeltà nell'inventario.* Il credito dell'amministrazione finanziaria nei confronti dell'erede, per imposta di successione, è assistito da una posizione distinta e preferenziale rispetto agli altri crediti verso l'erede, gode di privilegio sui mobili ed immobili cui si riferisce (artt. 2758 e 2772 cod. civ.), ed è soggetto, in caso di accettazione con il beneficio d'inventario, ad un trattamento sostanzialmente analogo a quello dei crediti verso il defunto, nel senso che la corrispondente responsabilità dell'erede resta limitata ai beni erri (art. 70 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, corrispondente all'art. 490 secondo comma n. 2 cod. civ., e successivamente art. 46 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637). Ne consegue che la disposizione dell'art. 505 ultimo comma cod. civ., secondo la quale la decadenza dal beneficio d'inventario può essere dedotta solo dai creditori del defunto o dai legatari, vale ad escludere che possano invocare detta decadenza i creditori dell'erede, ma non osta, alla stregua di una sua interpretazione estensiva, a che la decadenza medesima possa essere chiesta dall'amministrazione per il suddetto credito d'imposta, a fronte di omissioni od infedeltà dell'inventario (art. 494 cod. civ.). ( V 3308/80, mass n 407116; ( V 329/77, mass n 383874; ( contra 2490/71, mass nn 353509 e 353510).* Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6478 del 10/12/1984   …...

________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello