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2720. Efficacia probatoria.

Art.2720. Efficacia probatoria.

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Documenti collegati:

Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020 (Rv. 657248 - 01)
Natura dell'atto di riconoscimento di debito - Dichiarazione di scienza - Effetti - Interruzione della prescrizione - Differenze con la rinuncia alla prescrizione - Conseguenze - Fattispecie. Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata censura della valutazione con la quale la Corte territoriale, in base ad una indagine condotta sul tenore di una missiva e volta alla ricostruzione della volontà del dichiarante, aveva ravvisato una mera dichiarazione di scienza, rappresentante delle difficoltà finanziarie come causa dell'inadempimento). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020 (Rv. 657248 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2941, Cod_Civ_art_2944, Cod_Civ_art_1309, Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2720 PRESCRIZIONE CIVILE INTERRUZIONE ATTI INTERRUTTIVI   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - scritture di terzi - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31974 del 06/12/2019 (Rv. 656197 - 01)
Documento di trasporto firmato dal solo vettore - Natura - Conseguenze sul piano dell'efficacia probatoria. Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31974 del 06/12/2019 (Rv. 656197 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2719, Cod_Civ_art_2720, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Documentale (prova) - libri e scritture contabili in genere - registro iva
Prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - in genere - registro iva - efficacia probatoria ex artt. 2709 e 2710 c.c. - esclusione - prova scritta dell’esistenza del credito - configurabilità - condizioni – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018 Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018 …...

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