Successione testamentaria - testamento in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4137 del 18/02/2025 (Rv. 673616-01)Revocazione delle disposizioni testamentarie - tacita - distruzione del testamento olografo - prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - onere della prova - disconoscimento - Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all’originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie.
L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio).
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Notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16361 del 17/06/2025 (Rv. 675298 - 01)Deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, ovvero ancora - come nella specie - laddove la controparte resti solo intimata e il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità entro l'adunanza camerale o l'udienza di discussione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16361 del 17/06/2025 (Rv. 675298 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Civ_art_2719 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23474 del 02/09/2024 (Rv. 672199-01)Prestazioni a carico del Fondo di garanzia INPS - Documentazione necessaria - Individuazione ad opera del Comitato amministratore - Limiti - Deroga alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti - Esclusione - Fattispecie.
In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia dell'Inps, spetta al comitato amministratore del predetto ente previdenziale, ai sensi dell'art. 26, lett. b), l. n. 88 del 1989, l'individuazione della documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle prestazioni, ma l'esercizio di detto potere va espletato con ragionevolezza, in modo tale da non vanificare o rendere eccessivamente difficile la tutela del diritto e senza deroghe alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la necessità della produzione dell'originale del titolo esecutivo al fine dell'erogazione della prestazione, essendo sufficiente anche la copia conforme o quella fotostatica non disconosciuta).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23474 del 02/09/2024 (Rv. 672199-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2719 …...
Documento prodotto in copia – Cass. n. 8718/2023Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Documento prodotto in copia - Querela di falso proposta direttamente contro la copia prodotta in giudizio senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023 (Rv. 667565 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_221
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Copia fotografica di scrittura – Cass. n. 5755/2023Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche - Copia fotografica di scrittura - Riproduzione meccanica di un fatto - Onere di disconoscimento – Termine - Prima udienza o prima difesa utile - Fondamento.
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5755 del 24/02/2023 (Rv. 667153 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_157
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Disconoscimento della conformità all'originale – Cass. n. 1324/2022Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti – fotografiche - Copia fotostatica - Disconoscimento della conformità all'originale - Modalità - Conseguenze.
In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 1324 del 18/01/2022 (Rv. 663748 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_215
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Illecito valutario relativo ad assegno – Cass. n. 30779/2021Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - istruttoria - Illecito valutario relativo ad assegno - Disconoscimento della sottoscrizione cartolare - Accertamento dell'autenticità del titolo - Modalità - Giudizio di verificazione - Necessità - Esclusione - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.
In tema di giudizio di opposizione ad ordinanze ingiunzione adottate per aver emesso assegni privi di provvista, colui contro il quale la prova dell'illecito valutario è addotta può disconoscere la propria sottoscrizione e porre in discussione l'autenticità del titolo di credito, ma il conseguente accertamento istruttorio non va compiuto nelle forme del giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., ben potendo l'amministrazione dimostrare l'elemento materiale dell'illecito con altri mezzi di prova ed eventualmente pure con presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 30779 del 29/10/2021 (Rv. 662572 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Civ_art_2719
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Disconoscimento della propria sottoscrizione – Cass. n. 17313/2021Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Forma - Contestazione generica od implicita - Sufficienza - Esclusione - Specifico riferimento al documento e al profilo contestato - Necessità.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021 (Rv. 661429 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Civ_art_2719
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Prova dell'esistenza del testamento - distruzione del testamento olografo – Cass. n. 22191/2020Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione – disconoscimento - Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all'originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto. Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - testamento in genere - revocazione delle disposizioni testamentarie - tacita - distruzione del testamento olografo
L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione e, pertanto, ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione -, rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo". Tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22191 del 14/10/2020 (Rv. 659329 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0684, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2719
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Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6176 del 05/03/2020 (Rv. 657141 - 01)Copia fotografica o fotostatica - Conformità all'originale - Mancato disconoscimento - Effetti - Incontestabilità della provenienza della scrittura - Esclusione- Fondamento - Fattispecie.
La mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale non comporta l'incontestabilità della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il consenso, prestato dalla parte che aveva compiuto il disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., allo svolgimento della c.t.u. grafologica sulla copia fotostatica della scrittura disconosciuta, non avesse precluso alla stessa parte la contestazione dell'esito dell'accertamento peritale sull'autenticità del documento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6176 del 05/03/2020 (Rv. 657141 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 02)Scrittura privata prodotta in copia fotostatica - Affermazione degli eredi dell'apparente sottoscrittore di non conoscere la scrittura del "de cuius" - Produzione della scrittura originale - Necessità - Omissione - Conseguenze in tema di onere della prova.
In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Civ_art_2697 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - scritture di terzi - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31974 del 06/12/2019 (Rv. 656197 - 01)Documento di trasporto firmato dal solo vettore - Natura - Conseguenze sul piano dell'efficacia probatoria.
Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31974 del 06/12/2019 (Rv. 656197 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2719, Cod_Civ_art_2720, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01)Documenti allegati al ricorso monitorio - Produzione nel giudizio di opposizione - Scadenza dei termini assegnati per le produzioni documentali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Prova civile - produzione di documenti In genere.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_6, Cod_Proc_Civ_art_638_3, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_2719 …...
Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18074 del 05/07/2019 (Rv. 654564 - 01)Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche prodotte nel corso di processo esecutivo - Tempestività - Onere di disconoscimento - Prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione - Necessità.
L'art. 2719 c.c. che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all’esecuzione.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18074 del 05/07/2019 (Rv. 654564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Notificazione - Deposito di copia analogica della decisione redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019Procedimento civile - notificazione - Deposito di copia analogica della decisione redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2002, convertito dalla l. n. 221 del 2012 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Civ_art_2719 …...
Termini processuali - Pronuncia delle Sezioni Unite - Soluzione di contrasto - Norme regolatrici del processo - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6918 del 11/03/2019Procedimento civile - termini processuali - Pronuncia delle Sezioni Unite - Soluzione di contrasto - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce a escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6918 del 11/03/2019
Cod_Civ_art_2719, Cod_Civ_art_0602, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Documentale (prova) - copie degli atti – fotografiche - Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti – fotografiche - Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche - Disciplina comune per il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e per il disconoscimento della propria sottoscrizione o scrittura - Ai fini della tempestività - Applicabilità degli artt. 214 e 215 c.c. - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019
L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019
Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215
FOTOGRAFICHE Disconoscimento di copie fotografiche …...
Contestazione della conformità all'originaleProva civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche - copia fotostatica - contestazione della conformità all'originale - uso di clausole di stile o generiche - insufficienza - contestazione specifica e circostanziata - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018
>>> La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 …...
Contestazione della notifica della cartella esattorialeRiscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento – notifica - contestazione della notifica della cartella - dimostrazione della notifica mediante produzione della copia - idoneità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018
>>> Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento,in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018 …...
Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015Documento - Copia fotografica o fotostatica - Disconoscimento - Oggetto - Difetto di conformità all'originale - Conseguenze - Contestazione del contenuto e/o della sottoscrizione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015
Prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015
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prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014Scrittura privata prodotta in copia fotostatica - Disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione - Verificazione - Produzione della scrittura originale - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014
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prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2374 del 04/02/2014Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche - Disciplina comune per il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e per il disconoscimento della propria sottoscrizione o scrittura - Ai fini della tempestività - Applicabilità degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2374 del 04/02/2014
L'art. 2719 cod. civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2374 del 04/02/2014
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prova civile documentale - copie degli atti - fotografiche Corte di Cassazione Sez.6 - 1, Sentenza n.13425 del 13/06/2014Copie fotostatiche - Disconoscimento della conformità all'originale e della autenticità della scrittura o della sottoscrizione - Disciplina ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Applicabilità ad entrambi i tipi di disconoscimento - Conseguenze - Fattispecie in materia di opposizione allo stato passivo. Corte di Cassazione Sez.6 - 1, Sentenza n.13425 del 13/06/2014
L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con cui il tribunale si era pronunciato in sede di opposizione allo stato passivo, osservando che la curatela si era limitata a disconoscere la conformità della fotocopia all'originale, senza contestare l'autenticità del documento o della sottoscrizione, sicché il giudice del merito avrebbe potuto accertare la conformità dell'originale alla copia anche tramite presunzioni).
Corte di Cassazione Sez.6 - 1, Sentenza n.13425 del 13/06/2014
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719,Cod. Proc. Civ. art. 214,Cod. Proc. Civ. art. 215 …...
Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014Copie fotostatiche - Disconoscimento della conformità all'originale e della autenticità della scrittura o della sottoscrizione - Disciplina ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Applicabilità ad entrambi i tipi di disconoscimento - Conseguenze - Fattispecie in materia di opposizione allo stato passivo.
L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con cui il tribunale si era pronunciato in sede di opposizione allo stato passivo, osservando che la curatela si era limitata a disconoscere la conformità della fotocopia all'originale, senza contestare l'autenticità del documento o della sottoscrizione, sicché il giudice del merito avrebbe potuto accertare la conformità dell'originale alla copia anche tramite presunzioni).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014
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Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014Scrittura privata prodotta in copia fotostatica - Disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione - Verificazione - Produzione della scrittura originale - Necessità.
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014
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Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2374 del 04/02/2014Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche - Disciplina comune per il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e per il disconoscimento della propria sottoscrizione o scrittura - Ai fini della tempestività - Applicabilità degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.
L'art. 2719 cod. civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2374 del 04/02/2014
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Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20166 del 03/09/2013Disconoscimento specifico della conformità delle copie con gli originali - Riferimento a tutti i documenti prodotti con l'atto introduttivo - Sufficienza.
Ai fini della specificità del disconoscimento della conformità con gli originali delle copie di scritture depositate dalla controparte, il riferimento operato a tutti quelli prodotti con l'atto introduttivo è sufficiente sia dal punto di vista dell'individuazione dei documenti contestati, risultando inutile la ripetizione del loro elenco, sia dal punto di vista del contenuto della contestazione stessa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20166 del 03/09/2013
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notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012Produzione dell'avviso di ricevimento - A mezzo di copia fotografica o fotostatica - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012Produzione dell'avviso di ricevimento - A mezzo di copia fotografica o fotostatica - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012
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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12528 del 08/06/2011Proposizione della querela di falso - Successivo disconoscimento della scrittura - Superfluità - Fondamento.
La proposizione della querela di falso, comportando la contestazione della corrispondenza al vero della scrittura ed implicando un accertamento incidentale circa l'autenticità medesima, rende superfluo il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12528 del 08/06/2011
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PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010Copie fotografiche di scritture - Disconoscimento - Effetti - Differenze rispetto al disconoscimento di scrittura privata - Conseguenze.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010
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Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010Copie fotografiche di scritture – Disconoscimento - Effetti - Differenze rispetto al disconoscimento di scrittura privata - Conseguenze.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010
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