Filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673 - 01)Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - effetti -Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673-01)Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147 , Cod_Civ_art_0148 , Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 , Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_2059 , Cod_Civ_art_2697 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025 (Rv. 676302-01)Danno non patrimoniale da diffamazione - Liquidazione equitativa - Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - Funzione - Valore normativo - Esclusione - Fattispecie.
La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025 (Rv. 676302-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 (Rv. 675851 - 01)Danno da perdita o lesione del rapporto parentale - Prova per presunzioni - Contenuto - Famiglia nucleare e famiglia "allargata" - Differenze.
In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 (Rv. 675851 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2729 …...
Causalita' (nesso di) "Thin skull rule" - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17179 del 26/06/2025 (Rv. 675331 - 01)Particolare condizione del danneggiato - Irrilevanza - Responsabilità del danneggiante per tutte le conseguenze dell'illecito - Riduzione proporzionale - Esclusione - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile, in applicazione della cosiddetta "thin skull rule", l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva escluso il nesso causale tra un tamponamento e l'infarto miocardico sofferto dall'attore, considerato un evento eccezionale da attribuirsi unicamente ai preesistenti fattori di rischio del danneggiato e non riconducibile, in base ad una valutazione svolta secondo l'id quod plerumque accidit, a sinistri del tipo di quello occorso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17179 del 26/06/2025 (Rv. 675331 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043., Cod_Civ_art_2059 …...
Morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17208 del 26/06/2025 (Rv. 675123 - 01)Danno "da uccisione" - Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno - Presupposto necessario - Rapporto di convivenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17208 del 26/06/2025 (Rv. 675123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno "da uccisione" - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17208 del 26/06/2025 (Rv. 675123 - 01)Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno - Presupposto necessario - Rapporto di convivenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17208 del 26/06/2025 (Rv. 675123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - responsabilità sanitaria - Accertamento del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente - Esclusione - Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Professionisti - Attività Medico-Chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)Responsabilità sanitaria - Accertamento del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente - Esclusione - Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza.
(Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Professionisti - Attività Medico-Chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025 (Rv. 674685 - 01)Lesione di lieve entità - Allegazione e prova delle conseguenze dannose - Accertamento rigoroso - Danno morale - Personalizzazione massima del danno biologico - Presunzione di assorbimento - Sussistenza.
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025 (Rv. 674685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226
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Servizi di telecomunicazione - telefoni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13518 del 20/05/2025 (Rv. 674690 - 01)Portabilità utenza telefonica (c.d. number portability) - Servizio accessorio - Esclusione - Oggetto della prestazione dell'operatore di telefonia - Sussistenza - Inadempimento - Risarcimento dei danni da inutilizzabilità della specifica utenza telefonica - Ammissibilità - Condizioni - Possibilità di fare ricorso a mezzi alternativi - Rilevanza - Esclusione.
In tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13518 del 20/05/2025 (Rv. 674690 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2059
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Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13200 del 18/05/2025 (Rv. 674788 - 01)Diritto di cronaca - Responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa - Erronea attribuzione della qualità di imputato anziché di indagato ovvero di un fatto diverso da quello per cui si indaga - Esimente del diritto di cronaca giudiziaria - Configurabilità - Esclusione - Eccezione.
In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13200 del 18/05/2025 (Rv. 674788 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043
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Onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 (Rv. 674581 - 01)Violazione delle distanze legali - Automatico riconoscimento del danno sofferto dal proprietario del fondo confinante - Esclusione - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 (Rv. 674581 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_0907 …...
Onere della prova - Violazione delle distanze legali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 (Rv. 674581-01)Automatico riconoscimento del danno sofferto dal proprietario del fondo confinante - Esclusione - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 (Rv. 674581-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_0907 …...
Azione civile - esercizio in sede penale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025 (Rv. 674875 - 02)Danni da reato - Liquidazione nei confronti del responsabile civile - Detrazione della provvisionale riconosciuta nel giudizio penale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva detratto dall'importo complessivo liquidato a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - responsabile ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi da un docente nei confronti di alcuni alunni - la provvisionale al cui pagamento era stato condannato il medesimo insegnante nel giudizio penale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025 (Rv. 674875 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059
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Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025 (Rv. 674301-01)Risarcimento per equivalente - Stima e determinazione del danno - Criteri applicabili - Vigenti al momento della liquidazione - Necessità - Sopravvenienza di nuovi criteri - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025 (Rv. 674301-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3582 del 12/02/2025 (Rv. 673760-01)Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente - Onere della prova a carico dell'attore - Contenuto - Fattispecie.
Il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la volontà del paziente di sottoporsi all'intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'omero, in luogo del bendaggio immobilizzante che gli era stato, invece, praticato, potesse evincersi dalla mera circostanza che il detto intervento fosse stato successivamente eseguito presso altro nosocomio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3582 del 12/02/2025 (Rv. 673760-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025 (Rv. 673750-01)Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Danno da perdita di chance di sopravvivenza - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025 (Rv. 673750-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1903 del 27/01/2025 (Rv. 673661-01)Danno da nascita indesiderata - Interruzione volontaria di gravidanza - Presupposti - Onere probatorio - Presunzioni - Requisiti.
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1903 del 27/01/2025 (Rv. 673661-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1218 …...
Morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di, Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12/01/2025 (Rv. 673380-01)Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno da perdita rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Tabelle - Onere motivazionale - Fattispecie.
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12/01/2025 (Rv. 673380-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Decorrenza - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 08/01/2025 (Rv. 673604-01)Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - effetti- Danno endofamiliare - Natura - Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione del dies a quo - Criteri.
In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 08/01/2025 (Rv. 673604-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025 (Rv. 673601-01)Risarcimento del danno - Liquidazione equitativa - Potere discrezionale del giudice di merito - Contenuto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025 (Rv. 673601-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Filiazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31552 del 09/12/2024 (Rv. 673239-01)Danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori - Liquidazione equitativa - Criteri - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo ove dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, per il periodo antecedente all'accertamento giudiziale di paternità, aveva decurtato il danno da abbandono genitoriale, valorizzando il dato, in sé neutro, dell'incertezza della qualità della relazione parentale, e lo aveva ritenuto insussistente per il periodo successivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31552 del 09/12/2024 (Rv. 673239-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-02)Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno da lesioni di non lieve entità - Liquidazione - Tetto massimo dell’incremento ex art. 138, comma 3, c.ass., come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 124 del 2017 - Ambito di applicazione - Danno biologico - Limitazione - Sussistenza - Danno morale - Liquidazione autonoma - Criteri.
L'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, c.ass., ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 (Rv. 672983-01)Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 (Rv. 672983-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225-01)Violazione di norme di diritto - Danno da perdita del rapporto parentale - Sentenza di primo grado - Liquidazione secondo “tabelle a forbice” - Mancata applicazione di tabelle “a punti” adottate nelle more del giudizio di appello - Specifico motivo di gravame - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Stati esteri ed enti extraterritoriali - Pandemia da Covid-19 - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16136 del 11/06/2024 (Rv. 671735-01)Domanda risarcitoria proposta contro la Repubblica Popolare di Cina - Giurisdizione italiana - Esclusione - Fondamento - Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri - Configurabilità - Atti compiuti "iure imperii" - Limiti.
Difetta la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda, avanzata nei confronti della Repubblica Popolare di Cina, di risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid- 19, in ragione dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, configurabile, quale norma internazionale consuetudinaria, per tutti gli atti "iure imperii", costituenti estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica, ad eccezione di quelli lesivi di diritti inviolabili della persona ed integranti crimini di guerra o contro l'umanità.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16136 del 11/06/2024 (Rv. 671735-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_041 …...
Marittimi ed aerei - trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15352 del 31/05/2024 (Rv. 671167-01)Responsabilita' del vettore - ritardo o inadempimento - risarcimento del danno - Trasporto aereo internazionale - Ritardo - Risarcimento del pregiudizio non patrimoniale - Presupposti - Danno in re ipsa - Configurabilità - Esclusione.
In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15352 del 31/05/2024 (Rv. 671167-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 (Rv. 671181-01)Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Criterio della proporzionalità del pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità.
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 (Rv. 671181-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043 Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14245 del 22/05/2024 (Rv. 671411-01)Patologia ad esito infausto - Condotte truffaldine e fraudolente relative alla tipologia di cure e all’efficacia curante delle stesse - Lesione del diritto all’autodeterminazione - Sussistenza - Sufficienza ai fini risarcitori - Fondamento - Fattispecie.
La condotta truffaldina e fraudolenta consistente nel prospettare falsamente come efficaci, per una patologia incurabile e ad esito infausto, cure alternative a quelle tradizionali è idonea a determinare una lesione della libertà di autodeterminazione del paziente, sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento del danno per la perdita di quel ventaglio di opzioni tra le quali egli ha il diritto di scegliere, nella prospettiva dell'imminenza della morte. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna al risarcimento dei danni di un medico che, ingenerando una falsa speranza di guarigione in un caso in cui era stato diagnosticato, come incurabile, un tumore polmonare, aveva consigliato ed attuato una terapia alternativa a quella tradizionale, che aveva richiesto l'interruzione del trattamento chemioterapico e dei cicli di morfina a cui il paziente si stava sottoponendo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14245 del 22/05/2024 (Rv. 671411-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024 (Rv. 671188-01)Danno alla salute - Risarcimento in via equitativa - Liquidazione - Applicazione delle tabelle di Milano - Utilizzo dei criteri ivi indicati - Necessità - Parametro dell'età - Scostamento da parte del giudice - Limiti.
La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024 (Rv. 671188-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2087 …...
Diritto di cronaca - Giornalismo d'inchiesta - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12773 del 10/05/2024 (Rv. 671332-01)Interesse pubblico - Criteri di valutazione.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del c.d. giornalismo d'inchiesta si fonda sul requisito dell'interesse pubblico generale perseguito, occorrendo a tal fine considerare che il ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede una valutazione sulla sua attualità, con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12773 del 10/05/2024 (Rv. 671332-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Diritto di cronaca - Trattamento dei dati personali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9068 del 05/04/2024 (Rv. 671082-01)Prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica - Condanna alla rimozione dai motori di ricerca - Obbligo di facere richiedente la collaborazione dei terzi - Contenuto dell'attività a carico del responsabile - Obbligazione di mezzi e non di risultato.
In tema di trattamento dei dati personali, il responsabile del prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica, condannato alla rimozione dei contenuti dai motori di ricerca, è tenuto a dimostrare di aver posto in pratica ogni iniziativa volta a rendere edotti i terzi, che se ne siano appropriati, circa l'illegittima diffusione dei filmati, già negativamente valutati sul piano dell'offesa alla dignità delle persone coinvolte, nonché di essersi attivato per ottenere la cessazione dell'illegittimo trattamento, venendo in rilievo solo un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9068 del 05/04/2024 (Rv. 671082-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Diritto di cronaca - Diffamazione a mezzo stampa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024 (Rv. 670567-01)Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Tabelle di Milano - Sussistenza - Finalità - Criteri.
In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024 (Rv. 670567-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione e liquidazione - Divieto di frazionamento della domanda di risarcimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8217 del 26/03/2024 (Rv. 670624-01)Limiti - criterio dell'interesse oggettivo del creditore - Fattispecie.
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano agito con due separati giudizi, chiedendo nell'uno il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della morte del padre e, nell'altro, i danni conseguenti alla morte della madre).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8217 del 26/03/2024 (Rv. 670624-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2909 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457-02)Danno morale terminale e danno biologico terminale - Differenze - Risarcibilità - Condizioni.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461-01)Danno alla persona - Danno dinamico-relazionale e danno morale - Autonomia - Conseguenze - Liquidazione secondo le tabelle di Milano - Modalità.
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Diffamazione, ingiurie ed offese - Diritto di satira - Esercizio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6960 del 14/03/2024 (Rv. 670343-01)Espressioni lesive dell'altrui reputazione - Ammissibilità - Limiti - Funzionalità delle espressioni o delle immagini lesive dell'altrui reputazione rispetto allo scopo satirico perseguito - Valutazione della rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto in tale peculiare forma - Necessità - Fattispecie.
La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - nel ritenere diffamatoria la pubblicazione di una fotografia, con relativa didascalia, di una persona a corredo di un articolo satirico riguardante la vicenda giudiziaria penale di un ex Presidente del Consiglio dei ministri, notissimo uomo politico e imprenditore, all'indomani della sua assoluzione in appello - aveva omesso ogni esame del contesto socio¬culturale in cui si inseriva l'articolo satirico e delle reazioni dell'opinione pubblica alla notizia dell'assoluzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6960 del 14/03/2024 (Rv. 670343-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059 …...
Morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 (Rv. 670338-01)Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Perdita del rapporto parentale - Membri della famiglia nucleare "successiva" e "originaria" - Presunzione iuris tantum di sofferenza morale - Configurabilité - Conseguente onere del danneggiante di dimostrarne l'inesistenza - Danno dinamico-relazionale - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza.
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 (Rv. 670338-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727 …...
Diffamazione, ingiurie ed offese - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5277 del 28/02/2024 (Rv. 670336-01)Dichiarazioni difensive rese all’interno di un procedimento disciplinare - Esimente ex art. 598 c.p. - Legittimo esercizio del diritto di difesa - Accertamento preliminare - Necessità - Fattispecie.
In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5277 del 28/02/2024 (Rv. 670336-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione e liquidazione - invalidità - personale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-01)Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Commisurazione all'invalidità temporanea - Fondamento- Fattispecie.
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Valutazione e liquidazione - danni da emotrasfusione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)Danno da perdita del rapporto parentale - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data della diagnosi della malattia che ha cagionato la morte - Esclusione - Data del decesso - Necessità - Fondamento.
Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
"Compensatio lucri cum danno" - Danni da emotrasfusioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-02)Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno - Scomputo dalle somme liquidate a titolo di risarcimento per invalidità temporanea - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette, l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invalidità temporanea, dal momento che l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4105 del 14/02/2024 (Rv. 670100-01)Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Domanda di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa - Deduzione della violazione del requisito della verità in luogo di quella del requisito della continenza formale - Mutamento della domanda - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l'illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4105 del 14/02/2024 (Rv. 670100-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Stati esteri ed enti extraterritoriali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 08/02/2024 (Rv. 670093-01)Crimini contro l’umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani - Domanda risarcitoria contro la Repubblica Federale tedesca - Immunità degli Stati esteri per gli atti compiuti iure imperii - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 08/02/2024 (Rv. 670093-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Termine - prescrizioni presuntive - decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 08/02/2024 (Rv. 670093-02)Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali - Crimini contro l’umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani - Diritto al risarcimento del danno nei confronti della Repubblica Federale tedesca - Prescrizione - Decorrenza anteriore al 2004 - Esclusione - Ragioni.
Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 08/02/2024 (Rv. 670093-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947 …...
Morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3448 del 06/02/2024 (Rv. 670090-02)Fonti del diritto - leggi straniere - Danno da perdita del rapporto parentale per fatto illecito verificatosi all’estero - Liquidazione - Criteri propri della legge straniera applicabile - Necessità - Utilizzabilità dei criteri in uso nell’ordinamento italiano - Esclusione - Fattispecie.
Nel caso in cui, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice italiano sia chiamato ad applicare la legge straniera, la liquidazione deve ispirarsi ai criteri propri di quest'ultima (purché compatibili col limite dell'ordine pubblico internazionale), non già a quelli in uso nel sistema giuridico italiano. (Nella specie - relativa al pregiudizio occorso ai familiari di un quindicenne albanese, rimasto ucciso dal colpo partito dal fucile di un cittadino italiano impegnato in una battuta di caccia in Albania - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini della relativa liquidazione equitativa, aveva utilizzato i parametri della Tabella di Milano anziché i criteri propri della legge albanese, così come applicati nel "diritto vivente" di quell'ordinamento, imperniato sull'articolazione del danno in discorso nelle due componenti della sofferenza morale interiore e della compromissione della sfera dinamico- relazionale del soggetto, secondo la sistemazione teorica consacrata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte Suprema albanese n. 12 del 14 settembre 2007).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3448 del 06/02/2024 (Rv. 670090-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024 (Rv. 670070-01)Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Liquidazione equitativa - Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Vincolatività - Esclusione - Idoneo parametro di riferimento - Sussistenza.
In tema di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati; esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024 (Rv. 670070-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056 …...
Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 24/01/2024 (Rv. 670018-01)Unicità e infrazionabilità del giudizio di liquidazione del danno - Conseguenze - Specificazione in corso di giudizio d'appello delle singole voci di danno - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 24/01/2024 (Rv. 670018-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-02)Immissioni - azione contro le immissioni illecite - risarcimento dei danni - Lesione al diritto alla "serenità personale e familiare" - Danno non patrimoniale in "re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza di una frana, causata da lavori eseguiti dalla convenuta nel suo fondo, verificatasi a poca distanza dalla loro abitazione sulla base della verosimiglianza e della gravità del timore di abitare nelle vicinanze di un'area interessata da eventi franosi, senza accertare se l'allegazione degli attori fosse idoneamente circostanziata per la necessaria verifica in concreto della gravità della lesione del diritto e della serietà del danno, tenuto conto che la stessa riconducibilità del "rischio frana" nell'ambito delle immissioni intollerabili avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Stampa - responsabilita' civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36530 del 29/12/2023 (Rv. 669748 - 01)Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Presupposti - Giudizio di verità (anche putativa) del fatto - Oggetto - Fatto cui viene fatta risalire la diffamazione - Necessità - Fatti presupposti - Esclusione - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria e non di altri, nemmeno se costituenti il presupposto del primo. (Nella specie - relativa a un caso in cui un questore aveva affermato che dovevano interpretarsi come un implicito invito a un gruppo di facinorosi a prendere parte a una manifestazione di protesta le dichiarazioni rese dall'organizzatore, il quale aveva preannunciato che non vi sarebbe stato un servizio d'ordine interno -, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la scriminante del diritto di critica, erroneamente incentrando il giudizio di verità sul contenuto estrinseco delle suddette dichiarazioni, anziché sul fatto che dalle stesse era stato indotto, consistente nell'agevolazione delle azioni violente ventilate dal gruppo sopra richiamato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36530 del 29/12/2023 (Rv. 669748 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Personalita' (diritti della) - riservatezza - immagine - abuso Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36106 del 27/12/2023 (Rv. 669761 - 01)Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà' intellettuale) (soggetti del diritto) - in genere - Esposizione dell'immagine altrui - Mancanza del consenso dell'interessato - Finalità culturale ex art. 97 della legge sul diritto d'autore - Presupposti - Fattispecie.
Lo scopo culturale - che, ai sensi dell'art. 97 della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), legittima l'esposizione dell'immagine altrui anche in mancanza del consenso dell'interessato - consiste in una finalità di puro interesse generale, come tale priva di risvolti lucrativi e personali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'esposizione dell'immagine di un famoso ex calciatore, nell'ambito di una mostra allestita all'interno di uno stadio, sul presupposto che essa non aveva finalità lucrative, bensì culturali e didattiche, mirando a celebrare la gloria dei campioni del passato e a farne conoscere le gesta anche ai più giovani).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36106 del 27/12/2023 (Rv. 669761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0010, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 (Rv. 669723 - 01)Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità iure successionis in favore degli eredi - Esclusione - Ragioni - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Presumibile durata della residua sopravvivenza - Rilevanza ai fini della liquidazione equitativa del danno - Fattispecie.
In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 (Rv. 669723 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 (Rv. 669780 - 01)Invalidita' personale - permanente - Lesione della salute di rilevante entità - Soggetto non svolgente attività lavorativa - Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.
Nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - a fronte di un'invalidità permanente del 36% occorsa a un sedicenne provvisto di un livello d'istruzione non elevato, tradottasi in disturbi quali la difficoltà di deambulazione, la zoppia e il basculamento del bacino - non gli aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa generica, né in termini di "appesantimento” del risarcimento tabellare del pregiudizio non patrimoniale, né sub specie di danno patrimoniale futuro).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 (Rv. 669780 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023 (Rv. 669573 - 01)Danno non patrimoniale - Risarcibili - Lesione di interessi inerenti la persona costituzionalmente protetti - Condizioni - Fattispecie.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023 (Rv. 669573 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218 …...
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023 (Rv. 669480 - 01)Danno da lesione o perdita del rapporto parentale assenza di rapporto di parentela - Mera allegazione di convivenza - Sufficienza - Esclusione - Lesione di un legame affettivo - Necessità - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023 (Rv. 669480 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod. Pen. art. 185, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Stampa - diritto di cronaca Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023 (Rv. 669364 - 01)Giornalismo d'inchiesta - Caratteristiche - Requisito della verità - Attenuazione - Rispetto dei principi deontologici e di buona fede - Necessità - Fattispecie.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta - che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico - il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un articolo contenente un'inchiesta giornalistica sulla gestione dei voli di Stato, aveva ritenuto diffamatorie le notizie divulgate in merito all'alto ufficiale posto a capo della relativa organizzazione - definito, tra l'altro "dominus" e "boiardo dei cieli" -, omettendo di considerare che le suddette notizie erano state autonomamente acquisite dall'autore, attraverso fonti riservate ed ufficiali e riesaminando documenti pubblici o già noti, e che i relativi elementi di indagine erano stati, poi, posti a base di provvedimenti giurisdizionali successivi).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023 (Rv. 669364 - 01)
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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 01)Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennizzo corrisposto dall'INAIL - Detrazione dal credito risarcitorio - Criterio per poste omogenee - Esclusione - Criterio per poste identiche - Applicabilità.
In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l'INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043 …...
Prescrizione civile - decorrenza Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29859 del 27/10/2023 (Rv. 669328 - 01)Diritto al risarcimento del danno da attività medico-chirurgica - Prescrizione - Decorrenza - Momento della percepibilità dell'illecito - Coincidenza col momento di verificazione dell'evento lesivo conseguente alla condotta del sanitario - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario; il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto coincidere il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il momento del decesso della vittima primaria, sul presupposto che di quest'ultimo fosse percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari, trattandosi di intervento chirurgico routinario di osteosintesi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29859 del 27/10/2023 (Rv. 669328 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_2947, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiatoLesione della salute - Spese mediche sostenute in struttura sanitaria privata anziché pubblica - Danno patrimoniale risarcibile - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29308 del 23/10/2023 (Rv. 669128 - 01)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 (Rv. 668947 - 01)Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criteri - Parametro di natura quantitativa collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso - Successivo adeguamento con riferimento a fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - Necessità.
Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 (Rv. 668947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Trasporti - pubblici - ferrovie dello stato Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28244 del 09/10/2023 (Rv. 669063 - 01)Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni - Risarcimento danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale - Condizioni - Previsione normativa di un indennizzo - Inidoneità ad escludere il risarcimento di ulteriori pregiudizi - Fattispecie.
In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla passeggera del treno regionale Roma Termini-Cassino, sia per il ritardo di quasi 24 ore nell'arrivo a destinazione, sia per l'omissione di ogni adeguata assistenza ai viaggiatori).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28244 del 09/10/2023 (Rv. 669063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1681, Cod_Civ_art_2059 …...
Personalità (diritti della) - onore (reputazione) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26801 del 19/09/2023 (Rv. 668937 - 01)Risarcimento del danno - Azione popolare - Negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel CIE - Domanda di risarcimento del danno all'identità cittadina - Lesione dello statuto del Comune - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione dell'incidenza di tale violazione per la comunità - Necessità - Conseguenze - Quantificazione del danno secondo equità - Sussistenza.
In tema di azione popolare comunale, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale all'identità cittadina, in conseguenza della negazione della dignità delle persone trattenute nel centro di identificazione ed espulsione (CIE) in condizioni inumane e degradanti, non è sufficiente la lesione di valori coincidenti con quelli enunciati nello statuto dell'ente locale, dovendosi dimostrare come la predetta lesione abbia concretamente inciso sul sentimento dell'intera comunità cittadina e quali ripercussioni essa abbia prodotto sul sentimento e sull'agire di quest'ultima, ispirati a quei valori umanitari e solidaristici, espressamente sanciti nello statuto, così da giustificare il risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26801 del 19/09/2023 (Rv. 668937 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Errore medico che determina la morte anticipata del paziente - Errore medico che determina la perdita di "chance" di sopravvivenza - Danni risarcibili al paziente e agli eredi nelle distinte ipotesi - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità "iure hereditario" - Esclusione.
In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto "iure proprio” ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 04)Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Danno da perdita anticipata della vita - Danno da perdita di "chance" di sopravvivenza - Distinzione - Fondamento - Congiunta attribuzione delle voci di danno - Inammissibilità - Eccezioni.
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da "perdita anticipata della vita" e da perdita di "chance" di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 03)Responsabilità civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Danno da perdita anticipata della vita - Trasmissibilità "iure successionis" - Esclusione - Fondamento - Diritto "iure proprio" dei congiunti - Configurabilità - Sussistenza.
In tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 02)Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Criteri - Fondamento.
La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 (Rv. 668665 - 01)Invalidità personale - Pregiudizio della capacità lavorativa generica - Natura di danno patrimoniale ulteriore rispetto alla lesione della capacità lavorativa specifica - Perdita di "chance" - Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità.
In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 (Rv. 668665 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023 (Rv. 669087 - 01)Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Componenti - Prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Esclusione - Rilevanza - Fattispecie.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023 (Rv. 669087 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Trasporti - contratto di viaggio turistico Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26142 del 07/09/2023 (Rv. 669110 - 02)Danno da vacanza rovinata - Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Risarcibili - Fondamento - Fattispecie.
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell'incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del 1995).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26142 del 07/09/2023 (Rv. 669110 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2059 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - art. 622 c.p.p. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 (Rv. 668794 - 01)Rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nuove deduzioni istruttorie - Ammissibilità - Proposizione - Modalità.
A seguito della "translatio iudicii" determinatasi in conseguenza del rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, la parte civile che abbia modificato la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile può indicare i conseguenti mezzi di prova e le produzioni documentali nella citazione in riassunzione ovvero, qualora la riassunzione sia eseguita dalla controparte, nella comparsa di costituzione da depositarsi entro venti giorni prima dell'udienza di trattazione, mentre il convenuto può indicare la prova contraria, nel primo caso, nella suddetta comparsa di costituzione o, nel secondo, entro l'udienza di trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 (Rv. 668794 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Prescrizione civile - decorrenza Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24691 del 16/08/2023 (Rv. 668657 - 01)Diffamazione - Diritto al risarcimento del danno morale - Decorrenza della prescrizione - Momento di commissione dell'illecito - Esclusione - Momento della conoscenza dell'illecito da parte del danneggiato.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24691 del 16/08/2023 (Rv. 668657 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935 …...
Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21892 del 21/07/2023 (Rv. 668592 - 01)Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a taluni articoli nei quali si insinuava che la nomina del direttore generale di un ente pubblico fosse stata favorita da un ministro interessato all'esito di un giudizio pendente dinanzi alla Corte presieduta dal padre del primo - aveva ritenuto oltrepassato il limite del diritto di critica, per essere stati espressi giudizi lesivi della reputazione del magistrato, senza un adeguato controllo della verità dei fatti presupposti e senza specificare in che modo sarebbe stata esercitata la sua influenza in ordine alla decisione riguardante il ministro, essendo stata invece appurata la circostanza della sua astensione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21892 del 21/07/2023 (Rv. 668592 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21892 del 21/07/2023 (Rv. 668592 - 01)Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a taluni articoli nei quali si insinuava che la nomina del direttore generale di un ente pubblico fosse stata favorita da un ministro interessato all'esito di un giudizio pendente dinanzi alla Corte presieduta dal padre del primo - aveva ritenuto oltrepassato il limite del diritto di critica, per essere stati espressi giudizi lesivi della reputazione del magistrato, senza un adeguato controllo della verità dei fatti presupposti e senza specificare in che modo sarebbe stata esercitata la sua influenza in ordine alla decisione riguardante il ministro, essendo stata invece appurata la circostanza della sua astensione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21892 del 21/07/2023 (Rv. 668592 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Responsabilità civile – diffamazione, ingiurie ed offese Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21651 del 20/07/2023 (Rv. 668384 - 01)Diffamazione a mezzo TV - Diritto di critica - Verità putativa - Condizioni e limiti - Fattispecie.
In tema di diffamazione con il mezzo televisivo, l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa, a condizione però che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica; in particolare il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti. (In applicazione del principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto diffamatoria la messa in onda di un servizio televisivo in cui, invece di dare conto dell'esistenza di un duplice rapporto lavorativo in capo alla stessa persona - rispettivamente quale segretaria di uno studio legale e collaboratrice di un gruppo politico del Senato - si attribuiva ad un senatore l'utilizzo di denaro pubblico per retribuire la propria segretaria di studio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21651 del 20/07/2023 (Rv. 668384 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Personalità (diritti della) - onore (reputazione) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20345 del 14/07/2023 (Rv. 668180 - 02)Risarcimento del danno - Ente collettivo - Danno non patrimoniale - Danno da lesione della reputazione - Configurabilità - Fattispecie.
In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico”).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20345 del 14/07/2023 (Rv. 668180 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043 …...
Risarcimento del danno - - valutazione e liquidazione - criteri equitativi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 01)Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno alla persona - Liquidazione del danno morale - Tabelle Milanesi nelle versioni successive al 2008 - Criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva - Utilizzabilità - Limiti e condizioni.
In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico¬presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Stampa - diritto di cronaca Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 (Rv. 668141 - 01)Giornalismo d'inchiesta - Peculiarità - Attendibilità e veridicità della notizia - Valutazione - Rispetto delle regole deontologiche di lealtà e buona fede e accuratezza nella ricerca delle fonti - Necessità - Scriminante - Condizioni.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 (Rv. 668141 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Personalità' (diritti della) - onore (reputazione) - Risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01)Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - "In re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Presunzioni - Idoneità - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Costituzione della Repubblica - Camera dei deputati e senato della Repubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19373 del 07/07/2023 (Rv. 668161 - 01)Parlamentari - guarentigie (immunità) - trattati, convenzioni e organismi internazionali - u.e.o. - Parlamentare europeo - Art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea - Dichiarazioni rese "extra moenia" - Immunità per le opinioni espresse - Condizioni - Nesso funzionale con l'attività parlamentare - Nozione.
Le dichiarazioni rese "extra moenia" da un parlamentare europeo possono beneficiare della prerogativa dell'immunità, prevista dall'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle funzioni, a condizione che venga accertata l'esistenza di un nesso funzionale con le attività proprie del parlamentare europeo: ai fini del riscontro di detto nesso è necessario un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna ed una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali, non essendo sufficiente un mero contesto politico entro cui le dichiarazioni "extra moenia" possano collocarsi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19373 del 07/07/2023 (Rv. 668161 - 01)
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Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19277 del 07/07/2023 (Rv. 668128 - 01)Diffamazione a mezzo stampa - Pubblicazione di opinioni e dichiarazioni di terzi - Obbligo di riferire la verità e di evitare espressioni oltraggiose - Portata - Fattispecie.
Il giornalista, sebbene sia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne dà contezza ai lettori, è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso "la notizia” di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo; in tali ipotesi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e del contesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto del singolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare la circostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettore la natura di opinioni e dichiarazioni di terzi, e non di verità obiettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un articolo nel quale si riportavano dichiarazioni di un terzo che attribuiva ad un uomo politico italiano la frequentazione con persone di dubbia moralità, aveva escluso la scriminante ex art. 21 Cost. non essendo le modalità di propalazione tali da rendere il lettore adeguatamente edotto dell'effettiva provenienza delle dichiarazioni da un terzo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19277 del 07/07/2023 (Rv. 668128 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Stampa - responsabilità' civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19204 del 06/07/2023 (Rv. 668176 - 01)Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con giudizio non censurabile in sede di legittimità, aveva escluso la verità, anche putativa, dei fatti che il giornalista aveva attribuito ad un funzionario regionale, rilevando che la personale ricostruzione della vicenda svolta dal giornalista non trovava supporto o riscontro in atti giudiziari o in specifiche indagini compiute al fine di verificarne la verosimiglianza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19204 del 06/07/2023 (Rv. 668176 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Responsabilità' civile – professionisti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18327 del 27/06/2023 (Rv. 668488 - 01)Attività' medico-chirurgica - Danno da nascita indesiderata - Onere probatorio circa l'esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza - Prova presuntiva - Metodo "atomistico-analitico" - Fattispecie.
In tema di risarcimento del "danno da nascita indesiderata", la prova, incombente sulla danneggiata, della volontà di esercitare la facoltà di interrompere la gravidanza può essere fornita anche mediante presunzioni, le quali devono essere valutate dal giudice secondo un modello "atomistico-analitico”, fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza. (Nella specie, al fine di accertare eventuali menomazioni del nascituro, l'attrice aveva effettuato l'esame della translucenza nucale, il cui esito - di ridotta probabilità statistica di malformazioni - era stato, però, falsato dall'erroneo inserimento della data di esecuzione del test nel sistema informatico; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva escluso la volontà di interrompere la gravidanza sulla sola base del successivo rifiuto della donna di eseguire l'amniocentesi, omettendo di contestualizzare tale decisione in rapporto alle erronee risultanze dell'esame statistico precedentemente effettuato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18327 del 27/06/2023 (Rv. 668488 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1218 …...
Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18327 del 27/06/2023 (Rv. 668488 - 02)Danno da nascita indesiderata - Possibilità di interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 - Grave pericolo per la salute della donna - Valutazione "ex ante" - Necessità - Fattispecie.
In tema di "danno da nascita indesiderata", l'accertamento della sussistenza del grave pericolo per la salute della donna - presupposto necessario, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, per l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni - dev'essere compiuto con valutazione prognostica "ex ante". (Nella specie, relativa all'omessa diagnosi della sindrome di Down a causa dell'erronea ricognizione degli esiti di un esame di translucenza nucale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pericolo per la salute della donna, sulla base della valutazione, "ex post", della solidità emotiva dalla stessa dimostrata nell'affrontare le necessità del figlio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18327 del 27/06/2023 (Rv. 668488 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Stampa - diritto di cronaca Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18217 del 26/06/2023 (Rv. 668473 - 01)Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Adozione della Tabella di Milano - Motivazione - Riferimento ai parametri afferenti alla fascia di gravità prescelta - Necessità - Fattispecie.
L'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, dei criteri della "tabella di Milano" impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente ricondotto la diffamazione alla categoria di quelle di tenue gravità, omettendo, da un lato, qualsivoglia riferimento ai relativi parametri tabellari e, dall'altro, la considerazione di alcune circostanze di fatto, acquisite al giudizio, che si ponevano palesemente in contrasto con i suddetti parametri).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18217 del 26/06/2023 (Rv. 668473 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023 (Rv. 668169 - 01)Invalidità personale - Lesione dell'integrità psico-fisica - Riduzione della capacità lavorativa generica del danneggiato - Risarcibilità come danno biologico - Criteri di liquidazione - Fondamento.
Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023 (Rv. 668169 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Stampa - responsabilità' civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16322 del 08/06/2023 (Rv. 667845 - 01)Diffamazione a mezzo d'opera cinematografica - Domanda di eliminazione di scene ritenute offensive - Funzione di integrale riparazione del "vulnus" e di prevenzione di attività "contra ius" causativa di ulteriori danni - Diversità rispetto all'azione risarcitoria - Conseguenze in tema di omessa pronuncia - Fattispecie.
In tema di diffamazione a mezzo d'opera cinematografica, la domanda volta ad ottenere l'eliminazione di scene ritenute offensive svolge sia una funzione di integrale riparazione del "vulnus" arrecato ad un diritto della personalità, sia una funzione di prevenzione, per il futuro, della continuazione di attività "contra ius": ne consegue che, trattandosi di domanda non sovrapponibile a quella volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ove il giudice non abbia provveduto sulla stessa, si configura un vizio di omessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, limitandosi a provvedere in merito alla domanda risarcitoria, non si era pronunciata sulla domanda volta ad ottenere l'eliminazione di alcune scene di una "fiction" ritenuta diffamatoria del diritto alla reputazione di un magistrato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16322 del 08/06/2023 (Rv. 667845 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043 …...
Condanna al risarcimento del danno e all'imbitoria – Cass. n. 14209/2023Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - immissioni - Immissioni provenienti da area pubblica - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Fondamento - Condanna al risarcimento del danno e all'imbitoria – Ammissibilità - Incidenza sul potere discrezionale della P.A. - Esclusione - Ragioni.
La Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere"
- è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14209 del 23/05/2023 (Rv. 667858 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0844, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
14209
2023 …...
Danno da lesione del rapporto parentale patito da minore infante per i danni subiti dal nonno – Cass. n. 13540/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno da lesione del rapporto parentale patito da minore infante per i danni subiti dal nonno - Danno futuro ed eventuale - Presunzione di afflittività - Insussistenza.
In tema di danno da lesione del rapporto parentale patito dal minore infante, l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
13540
2023 …...
Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale – Cass. n. 13540/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - Liquidazione – Criteri - Ricorso a tabelle che prevedano modalità di quantificazione specificamente idonee – Necessità - Tabelle del Tribunale di Roma - Idoneità.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226
Corte
Cassazione
13540
2023 …...
Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito – Cass. n. 12605/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - Invalidità macropermanente - Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - Ammissibilità.
In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023 (Rv. 667574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
12605
2023 …...
Comportamento materiale dell'Amministrazione – Cass. n. 9837/2023Istruzione e scuole - istruzione secondaria - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Azione di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Eccezione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Presupposti - Eccezione all'eccezione - Comportamento materiale dell'Amministrazione - Fattispecie in tema di danno provocato da provvedimenti adottati in ambito di servizio pubblico scolastico.
La domanda di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A., avendo ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo inviolabile (come tale, insuscettibile di affievolimento da parte di provvedimenti amministrativi) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non si verta in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, tornando, peraltro, ad applicarsi la regola generale della giurisdizione del giudice ordinario allorquando, anche nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva, la lesione della salute sia stata provocata non dall'adozione d'un provvedimento amministrativo, bensì da una mera attività materiale della P.A. (Nella specie, la S.C. - con riguardo alla domanda proposta da uno studente nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il risarcimento del danno psichico subito a seguito dell'esclusione, in virtù di formali provvedimenti del consiglio di classe e del dirigente scolastico, dalla partecipazione a una gita scolastica - ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di pregiudizio arrecato da un provvedimento adottato nello svolgimento di un pubblico servizio).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9837 del 13/04/2023 (Rv. 667453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
9837
2023 …...
Perdita del rapporto parentale – Cass. n. 8265/2023Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle milanesi ante 2022 - Valore monetario "base" - Significato - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'inesistenza del denunciato contrasto della sentenza di merito che, riconoscendo dovuta la liquidazione del danno nella misura del valore medio aveva, poi, fatto riferimento al dato minimo della tabella milanese ante 2022).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023 (Rv. 667082 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
8265
2023 …...
Illegittima segnalazione alla centrale rischi – Cass. n. 6589/2023Personalita' (diritti della) - onore (reputazione) - risarcimento del danno - Illegittima segnalazione alla centrale rischi - Danni all'immagine e alla reputazione - "In re ipsa" - Esclusione - Fattispecie.
In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023 (Rv. 667005 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
6589
2023 …...
Lesione dell'integrità psicologica della persona – Cass. n. 6443/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione dell'integrità psicologica della persona - Danno morale e danno biologico - Differenze e presupposti - Coesistenza - Prova - Necessità.
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell’equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6443 del 03/03/2023 (Rv. 667103 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
6443
2023 …...
Lesione dell'integrità psico-fisica – Cass. n. 6444/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione dell'integrità psico-fisica - Inferenza presuntiva in ordine alla sussistenza del danno morale - Automatismo - Esclusione - Entità dell'invalidità permanente - Rilevanza.
In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico¬fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023 (Rv. 667084 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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6444
2023 …...
Persistente pubblicazione, su giornale "on line", di notizia di cronaca risalente nel tempo – Cass. n. 6116/2023Personalità (diritti della) - riservatezza - stampa - diritto di cronaca - in genere - Persistente pubblicazione, su giornale "on line", di notizia di cronaca risalente nel tempo - Omesso aggiornamento - Illecito trattamento di dati personali - Configurabilità - Presupposti.
L'omesso aggiornamento di una risalente notizia di cronaca, pubblicata sul sito internet di una testata giornalistica, integra - anche nel sistema antecedente all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) - un trattamento illecito dei dati personali, suscettibile di dar luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, nel caso di ingiustificato rifiuto o ritardo del titolare del sito di provvedere al suddetto aggiornamento o alla rimozione della notizia, a seguito della corrispondente richiesta dell'interessato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6116 del 01/03/2023 (Rv. 667383 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059
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6116
2023 …...
Perdita del rapporto parentale – Cass. n. 5948/2023Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili - Necessità - Diverso sistema di liquidazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv. 666969 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
5948
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Sufficienza nella causazione del danno – Cass. n. 5737/2023Responsabilità civile - causalità (nesso di) - Condizioni ambientali e fattori naturali - Sufficienza nella causazione del danno - Responsabilità dell'agente - Esclusione - Fondamento - Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Graduazione di responsabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso a criteri equitativi nella graduazione della responsabilità - Esclusione - Fattispecie.
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una fattispecie in cui il danneggiato da un sinistro stradale si era successivamente tolto la vita e, dopo aver affermato che le conseguenze del sinistro avevano contribuito - come movente ultimo - al suicidio della vittima, aveva attribuito …...