Skip to main content

2027. Ammortamento

Art.2027. Ammortamento.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017
Perdita del titolo di credito per fatto illecito altrui - Danni conseguenti - Perdita delle azioni cartolari - Risarcimento in via equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova dell’esistenza dei danni - Riparto. Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchè agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l’onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed è prova sufficiente dell’esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l’onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., nell’intraprendere e completare le procedure di ammortamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017   …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017
Perdita del titolo di credito per fatto illecito altrui - Danni conseguenti - Perdita delle azioni cartolari - Risarcimento in via equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova dell’esistenza dei danni - Riparto. Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchè agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l’onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed è prova sufficiente dell’esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l’onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., nell’intraprendere e completare le procedure di ammortamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017   …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017
Perdita del titolo di credito per fatto illecito altrui - Danni conseguenti - Perdita delle azioni cartolari - Risarcimento in via equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova dell’esistenza dei danni - Riparto. Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchè agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l’onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed è prova sufficiente dell’esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l’onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., nell’intraprendere e completare le procedure di ammortamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017   …...
Servitù - Prediali - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5186 del 27/05/1994
Inferriata posta a separazione tra due fondi - Possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino - Esercizio di servitù di veduta - Esclusione. Un'inferriata posta a separazione tra due fondi anche urbani non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, perché anche quando essa consenta di "inspicere" e di "prospicere" sul fondo altrui, costituisce pur sempre un'opera avente la funzione di semplice separazione dei fondi, mentre la eventuale possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino è, in tal caso, reciproca ed esclude, pertanto, quella situazione di soggezione di un fondo nei confronti dell'altro la cui sussistenza è indispensabile per la configurazione del diritto di servitù. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5186 del 27/05/1994   …...
Titoli di credito - titoli nominativi - ammortamento - finalità – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 550 del 08/02/1977
Influenza sui rapporti giuridici tra legittimo portatore del titolo ed emittente - esclusione - ricorso per l'ammortamento di titoli azionari trasferibili sotto condizione del gradimento degli amministrativi della società emittente - proposizione ad opera dell'acquirente dei titoli - implicita inclusione dell'istanza per l'ottenimento del gradimento - inammissibilità - mancata opposizione della società alla richiesta di ammortamento - irrilevanza. La procedura per l'ammortamento di un titolo di credito ed il rilascio di duplicato, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del titolo, non puo avere alcuna incidenza sui rapporti giuridici fra questi e l'emittente. Ne consegue, con riguardo a titoli azionari la cui trasferibilita sia subordinata al gradimento degli amministratori della societa emittente, che il ricorso per l'ammortamento, proposto dall'acquirente dei titoli medesimi, non puo valere anche come istanza rivolta alla societa per conseguire quel placet, cosi come la Mancanza di opposizione della societa, avverso la richiesta di ammortamento, non puo pregiudicare il suo diritto di invocare l'inefficacia del trasferimento delle azioni, per difetto di detto gradimento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 550 del 08/02/1977   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello