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2024. Vincoli sul credito

Art.2024. Vincoli sul credito.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Esecuzione forzata - mobiliare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 20/01/2017
Titoli azionari - Pignoramento - Requisiti - Apprensione, trascrizione sul titolo e nel libro soci - Necessità - Conseguenze dell'assenza di uno dei requisiti - Inefficacia del pignoramento nei confronti del giratario - Fattispecie. In base al principio generale di incorporazione, di cui è espressione l’art. 1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito (al pari del pegno, del sequestro e di ogni altro vincolo) non ha effetto nei confronti del giratario se non si attua mediante annotazione sul titolo, necessitando, altresì, della sua materiale apprensione, mentre nessuna rilevanza riveste la condizione soggettiva di buona o mala fede del portatore. Con specifico riferimento ai titoli nominativi, tale regime giuridico generale trova riscontro nella legislazione speciale in tema di vincoli reali sulle azioni, posto che l’art. 3, comma 3, del r.d. n. 239 del 1942 dispone che pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo, occorrendo, inoltre, la corrispondente annotazione sul registro dell’emittente (il cd. “libro soci”) ai sensi dell’art. 2024 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l’efficacia del pignoramento di titoli azionari, opponibile al possessore, per il solo fatto dell’annotazione nel libro soci in data anteriore alla serie continua di girate). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 20/01/2017   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007
Mancanza della "causa debendi" - Sia coeva sia successiva al pagamento - Configurabilità - Fattispecie. In tema di indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 cod. civ., la mancanza di "causa debendi" a sostegno dell'azione di ripetizione può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso. (Nella specie, la corte di merito aveva accolto la domanda della banca trattaria che, avendo pagato l'assegno posto all'incasso dal giratario - prima del sequestro penale per fatti a lui estranei - presso altra banca, aveva reclamato dal medesimo la restituzione dell'importo: la S.C. ha rigettato il ricorso). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007   …...
Società - di capitali - società cooperative - capitale sociale - quote ed azioni - trasferibilità – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6865 del 17/06/1995
Autorizzazione degli amministratori - Necessità - Cessione non autorizzata di azioni - Efficacia relativa dell'atto - Fattispecie in tema di cessione non autorizzata di azioni nominative. L'art. 2523, primo comma, cod. civ., secondo cui, con riferimento alle società cooperative, "le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori", è volto ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci. Pertanto la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che è valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa. (Nella specie - relativa a fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 207, di modifica della disciplina relativa alle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito o all'esercizio dell'assicurazione - il creditore del socio di una banca popolare aveva pignorato azioni nominative precedentemente dallo stesso socio cedute a un terzo mediante girata per atto pubblico, senza che fosse intervenuta l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione della banca. La S.C., sulla base dell'esposto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal cessionario delle azioni, rilevando anche che non poteva darsi diretto rilievo - per l'intempestività della relativa deduzione - all'art. 2531 cod. civ. che inibisce azioni esecutive sulle quote e sulle azioni di socio di cooperativa). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6865 del 17/06/1995   …...
Società - di capitali - società per azioni - costituzione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 02/03/1978 (2)
Modi di formazione del capitale - delle azioni - acquisto delle azioni - in genere - acquisto di un certificato azionario provvisorio in nome e per conto dell'intestatario - successiva costituzione in pegno del certificato azionario a suo favore da parte dell'intestatario - rapporto con la societa - legittimazione in ordine alla richiesta di rilascio del certificato azionario definitivo od alla domanda di nullita del certificato definitivo rilasciato ad altri senza ritiro di quello provvisorio - condizioni. Chi acquisti un certificato azionario provvisorio in nome e per conto del soggetto intestatario, e, successivamente, muti la detenzione del titolo in possesso qualificato, in forza di atto di Costituzione in pegno da parte di detto soggetto, puo far valere tale possesso nei confronti della societa emittente solo qualora la garanzia pignoratizia abbia acquistato Rilevanza cartolare ed opponibilita tramite annotazione nel certificato e nel registro di soci. In difetto di dette formalita, pertanto, quell'acquirente rimane, nei rapporti con la societa, mero detentore nomine alieno, e, quindi, non e legittimato a pretendere in proprio il rilascio del certificato azionario definitivo, ne a chiedere la declaratoria di nullita del certificato definitivo che sia stato ad altri rilasciato senza il previo ritiro di quello provvisorio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 02/03/1978   …...
Società - di capitali - società per azioni - costituzione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 02/03/1978
Modi di formazione del capitale - delle azioni - emissione dei titoli - rilascio del titolo azionario definitivo - previo ritiro del certificato azionario provvisorio - necessita - omissione - conseguenze. L'emissione ed il rilascio, da parte di una societa per azioni, del titolo azionario definitivo, ancorche in favore di chi risulti socio dai registri della societa medesima, impone il preventivo ritiro ed annullamento dell'eventuale certificato azionario provvisorio, a tutela dell'inderogabile esigenza che la stessa partecipazione non venga contemporaneamente espressa da due titoli, nonche dei diritti del terzo che sia nel legittimo possesso o detenzione del certificato provvisorio. L'inosservanza di tale dovere configura un illecito, fonte di obbligazione risarcitoria nei confronti di quel terzo che abbia risentito un danno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 02/03/1978   …...

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