Biglietto del gioco del lotto – Cass. n. 33576/2022Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - Biglietto del gioco del lotto - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza.
Il biglietto del gioco del lotto non può essere annoverato tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33576 del 15/11/2022 (Rv. 666148 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2002, Cod_Civ_art_1935
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Buoni postali fruttiferi – Cass. n. 4748/2022Titoli di credito rinvio a leggi speciali - Buoni postali fruttiferi - Serie Q/P - Misura degli interessi - Ultimo decennio di vita dei buoni - Quantificazione - Criterio applicabile - Ragioni.
In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4748 del 14/02/2022 (Rv. 664017 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2002, Cod_Civ_art_1339
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Regola di esclusione dal giudizio secondo equità – Cass. n. 33033/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' - Giudice di pace - Cause di valore inferiore a millecento euro - Decisione secondo equità - Eccezioni - Giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. - Estensione alle controversie relative a buoni postali fruttiferi - Fondamento.
La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33033 del 10/11/2021 (Rv. 663305 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_2002
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Titoli di credito - rinvio a leggi speciali - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017Buoni postali fruttiferi - Nella disciplina del d.P.R. n. 156 del 1973 - Misura degli interessi - Contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. disponente l'emissione - Prevalenza delle prime - Ragioni e fondamento.
Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017
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Titoli di credito - in genere rinvio a leggi speciali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017Buoni postali fruttiferi - Nella disciplina del d.P.R. n. 156 del 1973 - Misura degli interessi - Contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. disponente l'emissione - Prevalenza delle prime - Ragioni e fondamento.
Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017
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Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11910 del 13/05/2008Lotteria istantanea istituita ex legge n. 62 del 1990 - Montepremi predeterminato nel d.m. di attuazione - Elemento essenziale e vincolante, nonchè presupposto per la riscossione della vincita - Configurabilità - Operatività del relativo limite sia nei confronti del gestore del gioco che nel rapporto tra lo stesso gestore e il cliente - Sussistenza.
Nelle lotterie autorizzate istantanee, istituite ex art. 6 della legge n. 62 del 1990, la predeterminazione del montepremi, in quanto componente essenziale del regolamento contrattuale unilateralmente definito dal d.m. che ne regola il funzionamento, fissa il limite dell'obbligazione cui è tenuto il gestore nei confronti del cliente e, conseguentemente, costituisce un presupposto del diritto alla riscossione della vincita. Ne consegue che tale limite quantitativo opera non solo nei confronti del gestore ma anche nel rapporto tra gestore e cliente, quando sia stato regolarmente reso noto, mediante affissione, il testo contrattuale contenuto nel regolamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11910 del 13/05/2008
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Titoli di credito - in genere rinvio a leggi speciali – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13979 del 15/06/2007Buoni postali fruttiferi - Nella disciplina del d.P.R. n. 156 del 1973 - Misura degli interessi - Contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. disponente l'emissione - Prevalenza delle prime - Ragioni e fondamento.
Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13979 del 15/06/2007
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Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007Biglietto della lotteria - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza - Fattispecie relativa a lotteria "istantanea".
Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "la fortuna sotto la neve", assimilabile alla tipologia "gratta e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007
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Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17458 del 31/07/2006Biglietto della lotteria - Natura - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza.
Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "sette e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ., in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso lato, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17458 del 31/07/2006
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17144 del 27/07/2006Giudice di pace - Giudizio - Secondo equità - Violazione dei principi informatori della materia - Condizioni - Fattispecie in tema di risarcimento del danno non patrimoniale (nel caso, morale ) da inadempimento contrattuale per denegato rilascio da parte di una società calcistica del duplicato della tessera di abbonamento per le partite di campionato, oggetto di furto.
Non è contraria ai principi informatori dell'ordinamento la sentenza del giudice di pace che qualifica in termini di inadempimento contrattuale il denegato rilascio da parte di una società calcistica del duplicato della tessera di abbonamento per le partite di campionato, oggetto di furto, così impedendo l'accesso dell'abbonato allo stadio e violando il diritto del medesimo ad assistere allo spettacolo agonistico (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente accordato all'abbonato, rigettando la censura con la quale la ricorrente lamentava la violazione dei principi informatori in materia di documenti di legittimazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17144 del 27/07/2006
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Titoli di credito - in genere rinvio a leggi speciali – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27809 del 16/12/2005Buoni postali fruttiferi - Natura di titoli di credito - Esclusione.
I buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 T.U. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974, n. 460 (conv. nella legge 25 novembre 1974, n. 588).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27809 del 16/12/2005
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Giuoco e scommessa - competizioni sportive – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 351 del 14/01/2002Ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica - Natura - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Conseguente efficacia - Possesso della ricevuta abilitante la richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza - Mancanza del rapporto fondamentale - Prova - Onere gravante sul debitore.
La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito "ex" art. 1992 cod. civ., perché non dotata dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 351 del 14/01/2002
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997Pignoramento di titoli azionari - Da eseguirsi presso il debitore - Erronea esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi - Conseguente provvedimento ordinatorio del giudice dell'esecuzione dichiarativo "ex officio" della nullità del pignoramento - Impugnazione del provvedimento - Con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Rimedio della opposizione agli atti esecutivi - Legittimità.
l sistema di controllo di legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (realizzato attraverso i rimedi alternativi della opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e del reclamo, di cui al successivo art. 630) esclude che gli stessi possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'art. 323 del codice di rito, ed esclude, ancora, che, in relazione ad essi, possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale (di assenza, cioè, di ogni altro rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale), condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa dirsi impugnabile, in sede di legittimità, con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. In particolare, il provvedimento del giudice dell'esecuzione dichiarativo della nullità di un atto di pignoramento perché affetto da un vizio di violazione di norma processuale rilevabile di ufficio, in quanto incidente sull'idoneità stessa dell'atto al conseguimento del suo scopo (nella specie, pignoramento di titoli azionari eseguito nella forma del pignoramento presso terzi e non presso il debitore, benché la società, in sede di dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., avesse negato di possedere tali titoli) deve ritenersi suscettibile del rimedio della opposizione agli atti esecutivi, e non anche del ricorso straordinario per Cassazione, diversamente dal caso in cui la questione di nullità del pignoramento non sia stata rilevata di ufficio, bensì sollevata dal debitore in sede di opposizione, con conseguente decisione pretorile avente natura di sentenza, essendosi quell'organo giudicante trovato, nella sostanza, a decidere egli stesso su di una opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997
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Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 19/04/1994Surrogazione legale dell'assicuratore - Polizza di assicurazione contro i danni emessa all'ordine di un terzo - Trasferimento della polizza - Necessità di notifica all'assicuratore - Esclusione - Richiesta della indennità di assicurazione - Onere di provare la qualità di cessionario della polizza - Assicuratore che agisce in surroga nei confronti del danneggiante - Onere probatorio.
L'inquadramento tra i titoli impropri della polizza di assicurazione contro i danni emessa all'ordine di un terzo, comporta che il trasferimento della polizza può avvenire indipendentemente dalla notifica del trasferimento (ex art. 1264 cod. civ.) all'assicuratore, tuttavia il richiedente l'indennità di assicurazione deve fornire la dimostrazione della qualità di cessionario della polizza e conseguentemente anche l'assicuratore, che agisce nei confronti del danneggiante in surrogazione dell'assicurato, deve fornire la dimostrazione di aver pagato l'indennità a colui che si presentava come legittimo possessore della polizza di assicurazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 19/04/1994
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