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1995. Trasferimento dei diritti accessori

Art.1995. Trasferimento dei diritti accessori.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Titoli di credito - circolazione (in generale) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 19/06/2007
Bolletta doganale - Attestante il diritto dell'esportatore a prefinanziamento - Girata - Banca girataria estranea al rapporto causale - Mancata esportazione - Responsabilità della banca verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento - Esclusione - Fondamento. La bolletta doganale attestante, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle "restituzioni", il diritto dell'esportatore al cosiddetto prefinanziamento (a differenza di altri documenti cartolari, pur ugualmente denominati, attestanti il mero ed eventuale diritto alla restituzione) è titolo di credito (artt. 1992 ss.) rappresentativo di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile nei confronti dell'amministrazione ancora prima di avere effettuato l'esportazione e, quindi, a prescindere da essa. Ne consegue che, in ipotesi di girata di bollette doganali a terzi (banca), il giratario dopo averle incassate, in quanto estraneo al rapporto causale, non è responsabile verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento e della relativa maggiorazione, in luogo del (o insieme col) girante inadempiente all'obbligo di esportare le merci e perciò decaduto dal diritto alle "restituzioni". Né diversamente può concludersi alla luce dell'art. 260 r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, che equipara esportatore e giratario della bolletta doganale ai fini della restituzione dei diritti spettanti su merci esportate, atteso che il diritto alle predette restituzioni e il diritto al prefinanziamento (opportunità, quest'ultima, non esistente nel 1896) non sono tra loro equiparabili, per l'assorbente ragione che il primo, a differenza del secondo, sorge solo con l'esportazione effettuata. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 19/06/2007   …...
Titoli di credito - circolazione (in generale) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19156 del 15/12/2003
Bolletta doganale - Attestante il diritto dell'esportatore a prefinanziamento - Girata - Banca girataria estranea al rapporto causale - Mancata esportazione - Responsabilità della banca verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento - Esclusione.  La bolletta doganale attestante, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle "restituzioni", il diritto dell'esportatore al cosiddetto prefinanziamento (a differenza di altri documenti cartolari, pur ugualmente denominati, attestanti il mero ed eventuale diritto alla restituzione) è titolo di credito (artt. 1992 ss.) rappresentativo di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile nei confronti dell'amministrazione ancora prima di avere effettuato l'esportazione e, quindi, a prescindere da essa. Ne consegue che, in ipotesi di girata di bollette doganali a terzi (banca), il giratario dopo averle incassate, in quanto estraneo al rapporto causale, non è responsabile verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento e della relativa maggiorazione, in luogo del (o insieme col) girante inadempiente all'obbligo di esportare le merci e perciò decaduto dal diritto alle "restituzioni". Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19156 del 15/12/2003   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15111 del 28/11/2001
Credito portato da cambiale ipotecaria - Ammissione al passivo in via privilegiata - Produzione della nota d'iscrizione ipotecaria - Necessità - Esclusione.  Ai fini dell'ammissione al passivo in via privilegiata di un credito portato da cambiale ipotecaria, non è necessaria la produzione della nota d'iscrizione; sicché, il giudice delegato, che in tale fase non ha elementi per individuare i beni sui quali va esercitata la prelazione, non può ammettere il credito in via chirografaria, ma deve riconoscere la prelazione ipotecaria, ammettendo il credito al passivo con formula generica (ossia, accertando la sua esistenza, entità e rango), pur senza specificazione dei beni investiti dalla garanzia. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15111 del 28/11/2001   …...

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