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1990. Revoca della promessa.

Art.1990. Revoca della promessa.

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Documenti collegati:

Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - concorsi - bandi di concorso – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8470 del 25/09/1996
Illegittima revoca di bando di concorso - Emanazione di nuovo bando con eliminazione di requisito precedentemente previsto - Conseguente perdita della probabilità di uno dei partecipanti di essere assunto quale idoneo a seguito di rinuncia del vincitore - Perdita di "chance" - Sussistenza - Risarcimento del danno in via equitativa - Necessità - Fattispecie relativa all'eliminazione del requisito dell'iscrizione pluriennale ad albo professionale.  Nel caso in cui il datore di lavoro, revocato illegittimamente un bando di concorso, ne approvi un altro non riportante un requisito prima previsto (nella specie, l'iscrizione per un certo numero di anni nell'albo professionale degli avvocati e procuratori legali) e, espletato il relativo concorso, a seguito della rinuncia del vincitore, assuma per la copertura del posto - avvalendosi di una facoltà discrezionale prevista in ambedue i bandi - il secondo classificato, non fornito del requisito previsto dal primo bando, il terzo classificato, già iscrittosi al primo concorso prima della revoca del relativo bando e provvisto del requisito in questione, ha titolo, in relazione alla illegittima revoca, al risarcimento del danno - equitativamente liquidabile -, consistente nella perdita di una "chance", essendo probabile ma non sicuro che lo svolgimento del concorso secondo le condizioni di cui al primo bando avrebbe condotto - in base anche all'esercizio della menzionata facoltà discrezionale del datore di lavoro - alla sua assunzione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8470 del 25/09/1996   …...
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - concorsi - bandi di concorso – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8470 del 25/09/1996
Illegittima revoca di bando di concorso - Emanazione di nuovo bando con eliminazione di requisito precedentemente previsto - Conseguente perdita della probabilità di uno dei partecipanti di essere assunto quale idoneo a seguito di rinuncia del vincitore - Perdita di "chance" - Sussistenza - Risarcimento del danno in via equitativa - Necessità - Fattispecie relativa all'eliminazione del requisito dell'iscrizione pluriennale ad albo professionale.  Nel caso in cui il datore di lavoro, revocato illegittimamente un bando di concorso, ne approvi un altro non riportante un requisito prima previsto (nella specie, l'iscrizione per un certo numero di anni nell'albo professionale degli avvocati e procuratori legali) e, espletato il relativo concorso, a seguito della rinuncia del vincitore, assuma per la copertura del posto - avvalendosi di una facoltà discrezionale prevista in ambedue i bandi - il secondo classificato, non fornito del requisito previsto dal primo bando, il terzo classificato, già iscrittosi al primo concorso prima della revoca del relativo bando e provvisto del requisito in questione, ha titolo, in relazione alla illegittima revoca, al risarcimento del danno - equitativamente liquidabile -, consistente nella perdita di una "chance", essendo probabile ma non sicuro che lo svolgimento del concorso secondo le condizioni di cui al primo bando avrebbe condotto - in base anche all'esercizio della menzionata facoltà discrezionale del datore di lavoro - alla sua assunzione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8470 del 25/09/1996   …...
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2674 del 14/03/1991
Bandi di concorso - Eliminazione con successivo bando di un requisito o di ammissione previsto dal bando precedente - Revoca della promessa costituita dal primo bando - Configurabilità - Legittimità - Condizioni - Mancanza - Conseguenze.  Con riguardo al concorso per l'assunzione di personale, la eliminazione, ad opera di un successivo bando, di un requisito di ammissione previsto dal bando precedente, benché risulti più favorevole per la generalità degli aspiranti e pregiudizievole solo per alcuni di essi, implica non già una semplice modifica ma una revoca della promessa costituita dal primo bando e la legittimità di tale revoca - ove l'interpretazione di quel bando ne comporti la qualificazione come atto vincolante ed irrevocabile a seguito della presentazione di domande di ammissione - può derivare solo dall'accertamento di una giusta causa, la quale non può risolversi in un diverso apprezzamento del promittente in ordine al proprio interesse ne' può fondarsi sull'interesse di soggetti diversi dai destinatari dell'originaria promessa, comportando però l'illegittimità della revoca solo la possibilità di una condanna all'espletamento del concorso in conformità del bando revocato o al risarcimento dei danni, con esclusione invece della possibilità di una sentenza costitutiva (ex art. 2932 cod. civ.). del rapporto di lavoro. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2674 del 14/03/1991   …...
Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa al pubblico – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1039 del 18/05/1967 (2)
Previsione di modificazione di un bando di concorso - pattuizione espressa della facoltà di revoca - equiparazione - esercizio - limiti. In tema di promessa al pubblico, la previsione di modificazione di un bando di concorso si pone come l'espressa pattuizione di una facoltà di revoca della promessa, che soggiace alla preclusione posta nel secondo comma dell'art. 1990 cod. civ., ossia può essere esercitata solo finché la situazione prevista nella promessa non si sia verificata. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1039 del 18/05/1967   …...

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