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1582.Divieto d'innovazione

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo VI: DELLA LOCAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1582.Divieto d'innovazione.

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Articolo vigente

Art. 1582.Divieto d'innovazione.

1. Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.

 
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