Skip to main content

1297. Eccezioni personali.

Art.1297. Eccezioni personali.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Cass. n 22984/2020
Obbligazioni in genere - solidarieta' – prescrizione - Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Effetto estintivo nei confronti dell'altro coobbligato - Condizioni - Fattispecie. In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una università distaccato presso un'azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell'università fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la università stessa potesse beneficiare degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22984 del 21/10/2020 (Rv. 659058 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_1297, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_2938 corte cassazione 22984 2020 …...
Solidarieta' - Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019
Obbligazioni in genere - solidarieta' - Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019 Sussistenza - Esclusione - Necessità di espressa previsione nel titolo e nella legge - Interesse del debitore, oltre che dei creditori, a negare la solidarietà - Configurabilità. La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019 Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello