Lavoro subordinato - trasferimento d'azienda - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16799 del 23/06/2025 (Rv. 675626 - 01)Disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - Ambito di applicazione - Sostituzione del titolare per successione mortis causa - Inclusione - Ragioni.
La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. trova applicazione anche quando il trasferimento d'azienda avvenga mortis causa, essendo quest'ultimo ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso di beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui, e quindi anche a mezzo di successione ereditaria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16799 del 23/06/2025 (Rv. 675626 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0754 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01)Pagamento dei debiti - ereditari - esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Litisconsorzio - necessario - divisione - divisione ereditaria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)Operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Crediti del de cuius - Frazionamento pro quota fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione.
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0757, Cod_Civ_art_0760, Cod_Civ_art_1295, Cod_Civ_art_1314, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Ripartizione "pro quota" tra gli eredi – Cass. n. 18977/2022Successioni "mortis causa" - coeredita' (comunione ereditaria) - in genere - Obbligazioni del "de cuius" - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Coerede intimato per il pagamento dell'intero sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius" - Deduzione della propria qualità di coobbligato "pro quota" in sede di opposizione all'esecuzione - Conseguenze.
Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18977 del 13/06/2022 (Rv. 665110 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0754, Cod_Proc_Civ_art_815
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Pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede – Cass. n. 18331/2022Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - assegnazione di crediti - Pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede - Versamento dell'intero importo del credito da parte del terzo pignorato - Necessità - Fondamento.
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede comporta che, ove il procedente non abbia espressamente limitato l'oggetto del pignoramento alla sola quota di spettanza del proprio debitore, il terzo pignorato è tenuto a versare l'intero importo del credito, dal momento che, a differenza dei debiti ereditari (che si dividono automaticamente "pro quota" ex art. 752 c.c.), i crediti ereditari ricadono nella comunione e possono, pertanto, essere fatti valere per l'intero da ciascuno dei coeredi, restando affidata la successiva ripartizione fra gli stessi al giudizio di divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18331 del 07/06/2022 (Rv. 665020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0757
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Pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario – Cass. n. 14585/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Indennizzo da irragionevole durata del processo maturato in capo al "de cuius" - Diritto di un solo coerede ad ottenere la liquidazione dell'intero indennizzo maturato - Sussistenza - Fondamento.
L'equo indennizzo liquidato "iure hereditatis" va riconosciuto per intero all'erede istante, e non pro-quota, in osservanza del principio secondo cui i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 757 c.c. prevista solo per i debiti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14858 del 11/05/2022 (Rv. 664982 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0757
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Pagamento dei debiti ereditari , esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Cass. n. 17938/2020 Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari , esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Spese per i funerali del "de cuius" - Anticipazione da parte di uno dei coeredi - Diritto ad ottenere il rimborso da parte degli altri - Sussistenza - Condizioni - Dissenso espresso - Conseguenze.
DIVISIONE EREDITARIA
DEBITI
LEGATARIO
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, é tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020 (Rv. 658944 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0752
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17938
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Debiti del "de cuius" - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Cass. n. 17122/2020 Successioni "mortis causa" - coeredita' (comunione ereditaria) - Debiti del "de cuius" - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Condizione di obbligato "pro quota" - Relativa eccezione - Corrispondente onere della prova - Contenuto - Fattispecie.
SUCCESSIONI
MORTIS CAUSA
DEBITI
OBBLIGATO PRO QUOTA
Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17122 del 13/08/2020 (Rv. 658953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0754
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Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali civili - Cass. n. 12675/2020Decesso dell'assistito - Diritto alle competenze maturate nei confronti del "de cuius" - Controparte, quale coerede dell'assistito - Legittimazione passiva - Sussistenza - Fondamento.
In tema di mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio, il decesso dell’assistito non preclude il diritto del difensore di pretendere dalla controparte, quale coerede dell'assistito, le competenze maturate nei confronti del "de cuius"; trattandosi di un debito della massa, infatti, al difensore creditore non è opponibile il rapporto interno tra "de cuius" ed eredi, restando irrilevante nei suoi confronti che l'esecuzione del contratto si sia posta in contrasto con l'interesse degli eredi o di uno degli eredi dell'assistito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12675 del 25/06/2020 (Rv. 658463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_1720, Cod_Proc_Civ_art_091
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino – Cass. n. 14530/2017Rapporti del condomino con il creditore del condomino - Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza - Fondamento.
In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Cass. n. 14530/2017Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza - Fondamento.
In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Cass. 14530/2017Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza - Fondamento.
In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari - ripartizione tra gli eredi – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8487 del 29/04/2016Azione per il pagamento di un debito ereditario - Litisconsorzio necessario fra gli eredi - Esclusione - Fondamento.
In caso di successione "mortis causa" di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del "de cuius" si fraziona "pro quota" tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8487 del 29/04/2016
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Crediti del "de cuius" – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 01/12/2015Titoli di credito emessi in suo favore - Frazionamento "pro quota" tra i coeredi - Esclusione - Comunione erria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione di ciascun coerede a insinuare al passivo fallimentare l'intero credito o la parte corrispondente alla quota erria - Credito portato da titoli obbligazionari - Irrilevanza.
I crediti del "de cuius", al pari dei titoli di credito emessi in suo favore, non si ripartiscono tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, come stabilito anche dall'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione. Ne deriva che ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per insinuare al passivo fallimentare l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota erria, anche se il credito caduto in comunione è portato da titoli obbligazionari, non essendo precluso il loro rimborso parziale, né valendo per essi il principio di indivisibilità stabilito per le sole azioni dall'art. 2347 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 01/12/2015
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potestà tributaria di imposizione - soggetti passivi - solidarietà tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10/2014Responsabilità per i debiti ereditari tributari - Responsabilità "pro quota" - Regime generale - Solidarietà - Necessità di una specifica previsione - Fattispecie in tema di imposta di registro. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10/2014
In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. Civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l'imposta di registro, caduta in successione, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del "de cuius" per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro).Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10/2014 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10808 del 26/05/2015Domanda di adempimento nei confronti degli eredi del debitore - Litisconsorzio processuale necessario - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10808 del 26/05/2015
In sede di gravame, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale qualora ad una pluralità di coeredi sia richiesto, sin dall'inizio del processo, l'adempimento "pro quota" dell'unica obbligazione del "de cuius", atteso che l'obbligo di ciascun erede di pagare solo la propria parte del debito, ex art. 752 e 754 cod. civ., non comporta l'esistenza, originaria, di una pluralità di autonomi rapporti tra creditore e singoli eredi, giacché il debito di ciascuno di essi ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del "de cuius", che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10808 del 26/05/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10808 del 26/05/2015Domanda di adempimento nei confronti degli eredi del debitore - Litisconsorzio processuale necessario - Fondamento.
In sede di gravame, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale qualora ad una pluralità di coeredi sia richiesto, sin dall'inizio del processo, l'adempimento "pro quota" dell'unica obbligazione del "de cuius", atteso che l'obbligo di ciascun erede di pagare solo la propria parte del debito, ex art. 752 e 754 cod. civ., non comporta l'esistenza, originaria, di una pluralità di autonomi rapporti tra creditore e singoli eredi, giacché il debito di ciascuno di essi ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del "de cuius", che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10808 del 26/05/2015
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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere - Obbligazioni del "de cuius" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6431 del 31/03/2015Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Deduzione della propria qualità di coobbligato "pro quota" - Necessità - Fondamento - Natura di eccezione propria - Conseguenze.
L'art. 754 cod. civ., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito errio ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6431 del 31/03/2015
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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015Erede universale - Transazione traslativa di beni erri con terzo non legittimario - Assunzione della qualità di coerede in capo al terzo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni erri a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti erri, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta "ad substantiam") e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Crediti del "de cuius" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione erria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito errio - Litisconsorzio necessario tra gli eredi – Esclusione - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere.
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria in conformità all'art. 727 cod. civ., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 cod. civ., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, cod. civ., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione erria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota erria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014 …...
successioni "mortis causa" - coeredità (comunione ereditaria) Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8900 del 11/04/2013Debiti ereditari soggetti alla ripartizione ex art. 752 cod. civ. - Nozione - Debiti venuti ad esistenza dopo la morte del "de cuius" per inadempimenti imputabili agli eredi - Esclusione - Fattispecie in tema di risarcimento per inadempimento dell'obbligo di restituzione di immobile concesso in comodato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8900 del 11/04/2013
La disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del "de cuius" al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti (quale, nella specie, l'obbligo risarcitorio per il mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al "de cuius" e richiesto in restituzione dal comodante per la prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8900 del 11/04/2013
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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere - Debiti erri soggetti alla ripartizione ex art. 752 cod. civ. - Nozione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8900 del 11/04/2013Debiti venuti ad esistenza dopo la morte del "de cuius" per inadempimenti imputabili agli eredi - Esclusione - Fattispecie in tema di risarcimento per inadempimento dell'obbligo di restituzione di immobile concesso in comodato.
La disciplina di ripartizione dei debiti e pesi erri tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del "de cuius" al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione erria, e non anche per i debiti (quale, nella specie, l'obbligo risarcitorio per il mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al "de cuius" e richiesto in restituzione dal comodante per la prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8900 del 11/04/2013
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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14629 del 24/08/2012Obbligazioni del "de cuius" - Credito del coerede verso il "de cuius" - Applicabilità degli artt. 752, 754, e 726 cod. civ. - Esclusione - Imputazione nel giudizio divisorio - Ammissibilità - Fondamento.
Gli artt. 752 e 754 cod. civ. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti erri tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 cod. civ., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, secondo comma, cod. civ., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione erria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione erria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14629 del 24/08/2012 …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Equa riparazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Credito del "de cuius" fatto valere nei giudizi di merito - Impugnazione da parte soltanto di alcuni eredi - Integrazione del contraddittorio con gli altri coeredi - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, l'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto dei soggetti che, in qualità di eredi, avevano agito in sede di merito, non comporta la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, i quali nel giudizio di impugnazione non assumono la veste di litisconsorti necessari. Invero, i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012
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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere - Obbligazioni del "de cuius" - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25764 del 24/10/2008Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Indicazione della propria condizione di coobbligato "pro quota" - Necessità - Natura di eccezione propria - Mancata proposizione - Nel rito del lavoro con la memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. - Conseguenze.
La norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius", in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito errio ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione - ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. con indicazione dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore, - consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25764 del 24/10/2008 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condominio – Cass. n. 9148/2008Obbligazioni nell'interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell'obbligazione - Sussistenza - Fondamento.
In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
9148
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione erria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito errio - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Configurabilità - Esclusione.
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione erria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota erria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
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divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari - ripartizione tra gli eredi - Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilitlitisconsorzio - necessario - in genere - Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari - ripartizione tra gli eredi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Configurabilità - Esclusione.
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - quote di obbligazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 20338 del 27/09/2007Debito unitario di somma di denaro - Trasmissione ereditaria del debito - Ripartizione "pro quota" tra più eredi - Sopravvenuta insussistenza dell'unicità genetica del rapporto obbligatorio - Esclusione - Conseguenze - Domanda di adempimento "pro quota" dell'unica obbligazione del "de cuius" proposta nello stesso processo nei confronti di più eredi - Competenza per valore - Applicabilità dell'art. 11 cod. proc. civ. - Determinazione in base alla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento - Necessità.
Il fatto che, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., i coeredi "contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie..." e che, ai sensi dell'art. 754 cod. civ., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori "non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte", a norma dell'art. 1314 cod. civ., e non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno ("pro quota") ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del "de cuius", la quale determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'art. 11 cod. proc. civ. (che pone una regola derogatoria a quella di cui all'art. 10, comma secondo, cod. proc. civ. e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili) trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia richiesto, con domande proposte sin dall'inizio nello stesso processo, l'adempimento "pro quota" dell'unica obbligazione del "de cuius", essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa determinato, dunque, dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 20338 del 27/09/2007
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"Successioni mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - Effetti - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5067 del 29/04/1993Pagamento dei debiti erri e dei legati "intra vires" - Nozione - Oneri modali - Inclusione nei "debiti" - Conseguenze.
La disposizione dell'art. 490 comma secondo n. 2) cod. civ. che limiti la responsabilità dell'erede accettante con il beneficio d'inventario per il pagamento dei debiti erri e dei legati "intra vires" e "cum viribus hertis", va intesa nel senso che nell'espressione "debiti" debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi erri posti a carico dell'erede dall'art. 752 cod. civ., con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario ma deve subire il concorso dei creditori erri e dei legatari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5067 del 29/04/1993
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"Successioni mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - Effetti - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5067 del 29/04/1993Pagamento dei debiti erri e dei legati "intra vires" - Nozione - Oneri modali - Inclusione nei "debiti" - Conseguenze.
La disposizione dell'art. 490 comma secondo n. 2) cod. civ. che limiti la responsabilità dell'erede accettante con il beneficio d'inventario per il pagamento dei debiti erri e dei legati "intra vires" e "cum viribus hertis", va intesa nel senso che nell'espressione "debiti" debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi erri posti a carico dell'erede dall'art. 752 cod. civ., con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario ma deve subire il concorso dei creditori erri e dei legatari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5067 del 29/04/1993 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985Pagamento dei debiti ereditari - vendita dei beni per il pagamento dei debiti - debito o peso ereditario - individuazione - passività anteriormente istituita da uno dei coeredi - interesse di questi ultimi alla vendita - insussistenza - pretesa dei medesimi di includere nelle passività da estinguere mediante la vendita il debito nei confronti del coerede attore in via di regresso - inammissibilità.*
Ai sensi dell'art. 719 cod. civ., il debito o peso ereditario, alla cui estinzione mediante la vendita di un cespite dell'eredità il coerede condividente ha interesse, è soltanto quello ancora gravante nel momento in cui i coeredi stessi devono stabilire se e quale bene vendere. Qualora, invece, la passività sia stata anteriormente estinta ad opera di altro coerede, l'interesse del primo viene meno, sia che trattasi di passività divisibile pro quota anche nei rapporti esterni (in base al principio generale nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur codificato nel primo comma dell'art. 754 cod. civ.) sia, ed a maggior ragione, nel caso di peso ereditario per il quale non opera nei rapporti esterni il beneficium divisionis (ad es., imposta di successione, il cui Onere è posto dalla legge tributaria solidalmente a carico di tutti i coeredi), con la conseguenza che i condividenti, la cui quota di debito o peso ereditario sia stata pagata da altro coerede, non possono pretendere che sia incluso nelle passività da estinguere mediante la vendita predetta quanto da loro dovuto nei confronti del coerede che agisce per regresso nei limiti di cui al primo comma dell'art. 754 citato.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985
Cod_Civ_art_0719, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0754 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 920 del 03/04/1973Azione promossa dai creditori ereditari - legittimazione passiva degli eredi - questione sulla esclusione di taluno di essi dalla responsabilità relativa - natura.*
Procedimento civile - legittimazione - ad causam.*
I successori legittimi del 'de cuius' non sono carenti di legittimazione passiva a contraddire l'Azione contro di essi promossa dai creditori erri, mentre l'eventuale esclusione di responsabilità di qualcuno di essi ed in particolare del coniuge superstite si inquadra fra le questioni di merito relative alla cosiddetta titolarità del rapporto.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 920 del 03/04/1973
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