Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo IV: della divisione Capo I: disposizioni generali Art.717. Sospensione della divisione per ordine del giudice.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 717. Sospensione della divisione per ordine del giudice.
1. L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
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