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0530.Pagamento dei debiti ereditari.

Art. - 530 pagamento dei debiti ereditari.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Contratti in genere - scioglimento del contratto - rescissione - azione generale di rescissione per lesione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 26/03/1986
Stato di bisogno in caso di patrimonio amministrato da soggetto diverso dal suo titolare - accertamento - riferimento alla situazione del patrimonio amministrato - necessità - stato di bisogno con riguardo alla eredità giacente - configurabilità.* Lo stato di bisogno richiesto per l'esercizio dell'azione di rescissione per lesione ai sensi dell'art. 1448 cod. civ. in caso di patrimonio amministrato da soggetto diverso dal suo titolare, va riferito unicamente alla situazione in cui versa il patrimonio amministrato. Conseguentemente, lo stato di bisogno può ravvisarsi anche con riguardo alla eredità giacente, in quanto la particolare disciplina prevista dagli art. 498 e 530 per la liquidazione dei debiti erri, non esclude che il curatore dell'eredità sia costretto, dalla Mancanza di denaro liquido, a vendere i beni amministrati a un prezzo inadeguato al loro valore, per evitare che i creditori diano inizio ad azioni esecutive. ( V 2680/80, mass n 406458; ( V 507/67, mass n 326451).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 26/03/1986   …...
Successioni mortis causa - disposizioni generali – eredita’ giacente - curatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 07/07/1972
Azione del curatore di eredita’ giacente devoluta ex lege allo stato verso il curatore cessato per il recupero dell'importo di somma dovuta per inottemperanza all'obbligo di tempestiva denuncia della successione - natura - indebito soggettivo - configurabilità - conseguenze in ordine all'omesso esame delle eccezioni opposte dal curatore convenuto.* L'azione del curatore di eredità giacente, devoluta allo stato ex lege, verso il curatore cessato, per il recupero dell'importo di somma asseritamente corrispondente a sopratassa assolta per errore dall'eredità ma dovuta da quest'ultimo, perche inottemperante all'obbligo di tempestiva denunzia della successione, si inquadra nello schema dell'indebito soggettivo, non suscettibile di ripetizione (art 2036 cod civ) ed importuno subentro del solvens ( stato erede) nei diritti del creditore ( erario), ha natura tributaria. Conseguentemente potendo il vero debitore (curatore convenuto in giudizio) opporre tutte le eccezioni che sarebbero state idonee a paralizzare la pretesa del creditore, ove da costui direttamente escusso, le relative questioni, hanno portata decisoria e, se non esaminate, danno luogo a vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 07/07/1972   …...

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