Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo VIII: dell'eredita' giacente art. - 530 pagamento dei debiti ereditari.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 530.Pagamento dei debiti ereditari.
1. Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. (1)
2. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
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