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0488.Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.

Art. - 488.dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.

0 Codice civile

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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - in genere (pura e semplice) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4849 del 26/03/2012
Diritto all'accettazione - Termine fissato dal giudice (azione interrogatoria) - Natura - Decadenza - Fondamento - Conseguenze - Prorogabilità del termine - Esclusione. In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 cod. civ., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall'art. 488, secondo comma, cod. civ. unicamente per la redazione dell'inventario. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4849 del 26/03/2012   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - decadenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16739 del 09/08/2005
Elementi costitutivi - Dichiarazione e formazione dell'inventario - Necessità - Mancato compimento dell'inventario - Effetti - Causa di decadenza dal beneficio - Esclusione - Impedimento dell'acquisto beneficiato - Sussistenza - Conseguenze in tema di azione di riduzione. In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario,delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;infatti,sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica,sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti,fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia,determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires",che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario,in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte,che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - decadenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16739 del 09/08/2005
Elementi costitutivi - Dichiarazione e formazione dell'inventario - Necessità - Mancato compimento dell'inventario - Effetti - Causa di decadenza dal beneficio - Esclusione - Impedimento dell'acquisto beneficiato - Sussistenza - Conseguenze in tema di azione di riduzione. In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario,delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;infatti,sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica,sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti,fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia,determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires",che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario,in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte,che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è …...
Esecuzione forzata - precetto - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 07/04/1972
Morte del debitore originario - intimazione all'erede od al rappresentante giudiziale dell'er - chiamato all'eredita’ non accettante e privo del possesso di beni ereditari - intimazione al curatore dell'eredita’.* Il precetto,quale intimazione di adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo,deve essere intimato,nel caso di morte del debitore originario,all'erede o a chi,pur non essendo erede,abbia,a norma di legge,il potere di rappresentanza giudiziale dell'eredità. Quando il chiamato non ha accertato l'eredità e non e nel possesso dei beni erri,il precetto dev'essere intimato al curatore dell'eredità di cui sia stata provocata la nomina a norma dell'art 528 cod civ, non potendo trovare applicazione l'art 486 cod civ il quale,nello stabilire che,durante il termine per fare l'inventario,il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l' eredità si riferisce al chiamato che e nel possesso dei beni,considerato nel precedente articolo 485.* Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 07/04/1972   …...

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