Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo V: dell'accettazione dell'eredita' sezione I: disposizioni generali sezione II: del beneficio d'inventario art. - 488.dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 488.Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.
1. Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia assegnato un termine a norma dell'articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.
2. L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.
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