Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia Titolo XIII: degli alimenti Art.438. Misura degli alimenti.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 438. Misura degli alimenti.
1. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
2. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
3. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
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