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Matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15986 del 15/06/2025 (Rv. 675791 - 01)

Obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Assegno divorzile - Funzione assistenziale - Presupposti - Criteri di quantificazione.

In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare; in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15986 del 15/06/2025 (Rv. 675791 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0438