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0433. Persone obbligate

Art.433. Persone obbligate

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2710 del 29/01/2024 (Rv. 670216-01)
Assegno di mantenimento - Giudizio alimentare ex art. 433 c.p.c. - Domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2710 del 29/01/2024 (Rv. 670216-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_7, Cod_Civ_art_0438, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_0433 …...
Surroga del genitore inadempiente – Cass. n. 13345/2023
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - obbligo sussidiario degli ascendenti - Obbligo al mantenimento ex art. 316-bis c.c. in capo agli ascendenti - Surroga del genitore inadempiente - Esclusione - Responsabilità sussidiaria - Sussistenza - Condizioni.  L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13345 del 16/05/2023 (Rv. 667899 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0433   Corte Cassazione 13345 2023 …...
Sentenza straniera di condanna per il pagamento degli alimenti in favore di minori – Cass. n. 25854/2022
Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam -Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - convenzioni e trattati internazionali - Sentenza straniera di condanna per il pagamento degli alimenti in favore di minori - Potere di azione del Ministero dell'Interno - Prova della "legitimatio ad causam" - Contenuto - Mancato adempimento - Rilievo d'ufficio - Necessità - Fattispecie.   Il Ministero dell'interno, quale autorità intermediaria ai sensi della convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, quando agisce in giudizio in qualità di sostituto processuale del titolare del credito, ex art. 81 c.p.c., deve provare la sua "legitimatio ad causam" - intesa come prova della specifica investitura proveniente dal soggetto creditore - mediante la produzione in giudizio della richiesta presentata dal titolare del credito, allegando e provando l'identità dell'istante ed anche il conferimento dell'autorizzazione, ove eventualmente prescritta, non potendosi ritenere sufficiente a legittimare la proposizione della domanda giudiziale, la mera designazione del Ministero dell'Interno come organismo abilitato ad esercitare la funzione d'istituzione intermediaria, compiuta dallo Stato ai sensi dell'art. 2, par. 1 della Convenzione, dovendo il giudice del merito, in mancanza di tale prova, sollevare la questione d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice d'appello che aveva ritenuto che l'onere di contestare specificamente l'assenza di una valida richiesta indirizzata al Ministero da parte dell'avente diritto incombesse al debitore e che la mancata contestazione in primo grado da parte sua, dovesse far ritenere la questione ormai incontestata). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25854 del 01/09/2022 (Rv. 665685 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_0433   Corte Cassazione 25854 2022 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10718 del 08/05/2013
Domanda in primo grado di assegno di mantenimento - Richieste di alimenti in appello - Domanda nuova - Esclusione. In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10718 del 08/05/2013   …...

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