Diritto di prelazione in capo al coniuge assegnatario – Cass. n. 12305/2023Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione - Assegnazione della casa familiare - Alienazione dell'immobile - Diritto di prelazione in capo al coniuge assegnatario - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di assegnazione della casa familiare, in caso di alienazione dell'immobile non sussiste in capo al coniuge assegnatario alcun diritto di prelazione modellato sulla falsariga di quello di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della l. n. 431 del 1998, poiché la tutela degli interessi, prioritariamente dei figli alla stabilità dell'abitazione, sottesi alla predetta assegnazione è soddisfatta in modo adeguato dal regime di trascrivibilità del provvedimento con il quale essa è disposta, nonché in modo proporzionato, rispetto alla tutela di altri interessi concomitanti, garantiti e tutelati in caso di compravendita, mediante la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12305 del 09/05/2023 (Rv. 667775 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0115_4, Cod_Civ_art_0337_6
Corte
Cassazione
12305
2023 …...
matrimonio contratto all'estero Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013Matrimonio celebrato tra cittadini stranieri all'estero e non trascritto in Italia - Immediata validità nell'ordinamento italiano - Conseguenze in materia di tribunale competente sui rapporti con i figli. Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013 Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario.
integrale|orange
Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013FATTO E DIRITTOIl Tribunale di Bergamo si è dichiarato incompetente a decidere nella causa vertente fra S.S. , nato in XXXXX e residente in (omesso) , e la moglie da lui separata, K.K. , avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle parti con il figlio minore.Il tribunale ha ritenuto che, poiché il matrimonio era stato celebrato in XXXXX e non era stato trascritto in XXXXXX, la posizione dei due coniugi rispetto al figlio andasse equiparata a quella dei genitori naturali, con la conseguenza che la decisione, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., spettava al Tribunale dei Minori di Brescia, territorialmente competente.Il Tribunale dei Minori di Brescia, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ritenendo a sua volta di non essere competente, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza.Ha rilevato a sostegno della richiesta che la L. n. 218 del 1995, art. 68, che disciplina l'efficacia degli atti pubblici ricevuti all'estero, ivi compresi gli atti di …...