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0102. Persone che possono fare opposizione.

Art.102.Persone che possono fare opposizione.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023 (Rv. 668455 - 01)
Possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore ipotecario - Conseguenze - Sentenza di accertamento dell'usucapione - Efficacia nel giudizio di opposizione di terzo intentato dall'usucapente avverso l'espropriazione del bene - Argomento di prova. Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all'esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall’usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023 (Rv. 668455 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0102, Cod_Civ_art_0619, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2810, Cod_Civ_art_2878 …...
Decreto di pagamento a favore del C.T.U. – Cass. n. 32005/2021
Procedimento civile - ausiliari del giudice - consulente tecnico - in genere - Decreto di pagamento a favore del C.T.U. - Giudizio di opposizione - Parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Mancata integrazione - Impugnazione per vizio del processo - Ammissibilità - Condizioni - Sussistenza di un concreto pregiudizio - Necessità - Rigetto dell'opposizione - Sentenza "inutiliter data" - Esclusione - Ragioni.   Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ma l'omessa integrazione del contradditorio può dare luogo ad un'impugnazione per violazione di norme processuali solo a condizione che sia stato, all'epoca, tempestivamente sollecitato al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice e che, poi, sia stato dedotto, nell'impugnativa, il concreto pregiudizio subito per la mancata partecipazione al giudizio; né può ritenersi "inutiliter data" la sentenza di rigetto dell’opposizione intervenuta senza l'integrità del contradditorio, poiché la stessa, negando la revisione del compenso e confermando, quindi, la liquidazione effettuata dal giudice del merito innanzi al quale la parte opponente era presente, non ha leso alcun diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32005 del 05/11/2021 (Rv. 663218 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0102, Cod_Civ_art_0062, Cod_Civ_art_0194   Corte Cassazione 32005 2021 …...
Sport - coni - comitato olimpico nazionale italiano – Cass. n. 12/1981
Federazioni sportive - poteri di controllo ed ingerenza nei confronti degli enti sportivi privati ad essi aderenti-  estensione - provvedimenti di annullamento di delibere o di sostituzione di organi - attività amministrativa posta in essere in carenza del potere relativo - configurabilità - tutela dinanzi al giudice ordinario - sussistenza.* Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere.* Il comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) e gli altri organi dell'ordinamento sportivo statuale (federazioni nazionali) sono muniti, nei confronti degli enti sportivi privati ad essi aderenti, di poteri di controllo ed ingerenza nel campo del coordinamento, della vigilanza e della disciplina delle attivita sportive, ma non anche nel diverso settore dell'organizzazione e della strutturazione degli enti medesimi, ne, in particolare, hanno la facolta di annullare le delibere con le quali essi abbiano nominato i loro amministratori e rappresentanti, ovvero di sostituire questi ultimi con commissari dotati di analoghe attribuzioni (artt 2, 3, 5, 10 della legge 16 febbraio 1942 n 426; artt 31 e 32 del DPR 2 agosto 1974 n 530). Pertanto, ove tali provvedimenti di annullamento o di sostituzione vengano resi da quegli organi, deve ravvisarsi una attivita amministrativa posta in essere in carenza del relativo potere, e, quindi, inidonea ad incidere sui diritti dell'ente privato alla propria autonomia organizzativa e gestionale, i quali restano tutelabili dinanzi al giudice ordinario. ( V 625/78, mass n 389939; ( V 925/77, mass n 384542).* Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12 del 05/01/1981 corte cassazione 12 1981 …...

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