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Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui – Cass. n. 12620/2023

Comunione dei diritti reali - Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia.

 

Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12620 del 10/05/2023 (Rv. 667760 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2030, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051

 

Corte

Cassazione

12620

2023