Soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare – Cass. n. 16396/2021associazioni e fondazioni - associazioni riconosciute - Deliberazione dell'assemblea - Impugnazione - Legittimazione attiva dell'associazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà.
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16396 del 10/06/2021 (Rv. 661586 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0023, Cod_Civ_art_2377, Cod_Proc_Civ_art_081
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Annullamento Contratti – Cass. 13606/2019Contratti a prestazioni corrispettive conclusi con enti pubblici - Annullamento della procedura di evidenza pubblica - Prestazioni eseguite in buona fede fino al momento di tale annullamento - Diritto della parte a ricevere la controprestazione - Fattispecie.
Pubblica amministrazione - contratti - formazione - stipulazione - atti precedenti In genere.
In tema di contratti a prestazioni corrispettive conclusi con enti pubblici (nella specie appalto di servizi stipulato prima che la materia fosse regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006 e dal d.lgs. n. 50 del 2016), l'avvenuto annullamento della procedura di evidenza pubblica non pregiudica il diritto alla contro prestazione del contraente che, alla data di tale annullamento, abbia eseguito in buona fede la sua prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 21/05/2019 (Rv. 653923 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0011 – Persone giuridiche pubbliche
Cod. Civ. art. 0023 – Annullamento e sospensione delle deliberazioni …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20764 del 17/08/2018 - 2Fondi pensionistici integrativi aventi natura di persona giuridica privata - Adozione o modifica statutaria - Provvedimento di approvazione della COVIP - Natura - Elemento integrativo dell'efficacia - Decorrenza - Fondamento.
In tema di Fondi pensionistici integrativi aventi natura di persona giuridica privata, il provvedimento di approvazione della COVIP non rientra tra gli elementi costitutivi degli atti di adozione o modifica dello statuto da parte del Fondo, ma è solo integrativo della loro efficacia con effetto "ex tunc", in quanto finalizzato al controllo circa la correttezza e la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20764 del 17/08/2018
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Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20764 del 17/08/2018Fondo pensioni integrative avente natura di fondazione - Delibera assembleare modificativa dello statuto - Domanda di accertamento dell'illegittimità per violazione di norme imperative - Azione di annullamento ex art. 23 c.c. - Prescrizione quinquennale - Applicabilità.
Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca di Roma ha natura di fondazione e, in quanto tale, è assoggettato alle relative disposizioni codicistiche, sicché l'azione per far valere eventuali violazioni di norme imperative, da parte di una delibera assembleare modificativa dello statuto, è assoggettata a prescrizione quinquennale, trattandosi, ai sensi dell'art. 23, comma 1, c.c., di una speciale forma di annullabilità che deroga al principio generale dell'art. 1418 c.c., il quale detta, per i negozi contrari a norme imperative, il diverso regime della nullità.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20764 del 17/08/2018
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Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22149 del 29/10/2015Fondi pensionistici integrativi aventi natura di persona giuridica privata - Adozione o modifica statutaria - Provvedimento di approvazione della COVIP - Natura - Elemento integrativo dell'efficacia - Decorrenza - Fondamento.
In tema di Fondi pensionistici integrativi aventi natura di persona giuridica privata, il provvedimento di approvazione della COVIP non rientra tra gli elementi costitutivi degli atti di adozione o modifica dello statuto da parte del Fondo, ma è solo integrativo della loro efficacia con effetto "ex tunc", in quanto finalizzato al controllo circa la correttezza e la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22149 del 29/10/2015
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Contratti agrari - impresa familiare coltivatrice - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15754 del 10/07/2014Prelazione agraria - "Denuntiatio" ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Proposta di alienazione pervenuta ad uno dei coniugi - Rappresentanza reciproca - Esistenza di impresa familiare - Irrilevanza - Fondamento.
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere-
L'impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. non ha alcuna rilevanza esterna e non permette di ritenere esistente un rapporto di rappresentanza reciproca tra i familiari e la persona a capo dell'impresa, sicché, in caso di alienazione di un fondo, la "denuntiatio" ex art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, ad uno solo dei coniugi componenti l'impresa non ha effetto nei confronti dell'altro ai fini del decorso del termine di esercizio del diritto di prelazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15754 del 10/07/2014
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Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13855 del 18/06/2014Fondo pensioni integrative avente natura di fondazione - Domanda di accertamento dell'illegittimità, per violazione di norme imperative, della delibera assembleare modificativa dello statuto - Azione di annullamento ex art. 23 cod. civ. - Prescrizione quinquennale - Applicabilità.
Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca di Roma ha natura di fondazione e, in quanto tale, è assoggettato alle relative disposizioni codicistiche, sicché l'azione per far valere eventuali violazioni di norme imperative, da parte di una delibera assembleare modificativa dello statuto, è assoggettata a prescrizione quinquennale, trattandosi, ai sensi dell'art. 23, primo comma, cod. civ., di una speciale forma di annullabilità che deroga al principio generale dell'art. 1418 cod. civ., il quale detta, per i negozi contrari a norme imperative, il diverso regime della nullità.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13855 del 18/06/2014
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Associazioni e fondazioni - associazioni riconosciute - recesso ed esclusione degli associati – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8456 del 10/04/2014Associazione non riconosciuta - Delibera di esclusione dell'associato - Impugnazione - Termine - Applicabilità dell'art. 24, terzo comma, cod. civ.
Dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8456 del 10/04/2014
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - Associazioni - Controversie assoggettabili - Limiti – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30519 del 30/12/2011Assistenza e beneficenza pubblica - istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - in genere - Clausola arbitrale statutaria - Controversie assoggettabili - Limiti - Fattispecie.
Le controversie associative possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto assoggettabile ad arbitrato l'impugnazione della deliberazione assembleare, censurata dall'associato per la convocazione tardiva, l'omessa considerazione di una richiesta di rinvio, l'erroneo calcolo delle maggioranze, l'esclusione dello scopo di lucro del sodalizio, la limitazione dell'attività del medesimo entro la regione e la previsione dell'approvazione di un bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30519 del 30/12/2011
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30519 del 30/12/2011Associazioni - Controversie assoggettabili - Limiti - Fattispecie.
Le controversie associative possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto assoggettabile ad arbitrato l'impugnazione della deliberazione assembleare, censurata dall'associato per la convocazione tardiva, l'omessa considerazione di una richiesta di rinvio, l'erroneo calcolo delle maggioranze, l'esclusione dello scopo di lucro del sodalizio, la limitazione dell'attività del medesimo entro la regione e la previsione dell'approvazione di un bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30519 del 30/12/2011
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Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - previdenza marinara – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7377 del 30/05/2001Fondo Nazionale Marittimi - Costituzione mediante contratto collettivo con successiva adesione dei lavoratori - Recesso degli armatori senza il consenso dei lavoratori aderenti - Inammissibilità - Preventiva modifica dello statuto del Fondo con introduzione della libera recedibilità - Inefficacia - Approvazione della modifica statutaria mediante d.P.R. - Irrilevanza.
La costituzione, mediante contratto collettivo (C.C.N.L. 3 luglio 1981), del Fondo Nazionale Marittimi, avente lo scopo di tutelare i lavoratori contro il rischio della disoccupazione tramite l'istituzione di un'associazione a patrimonio vincolato, e la successiva adesione dei lavoratori interessati, mediante apposito accordo collettivo espressamente richiamante lo statuto ed il regolamento del Fondo così costituito, rendono inammissibile il recesso degli armatori aderenti ove manchi il consenso dei lavoratori, senza che possa rilevare la circostanza che il recesso sia avvenuto dopo la modifica dello statuto del Fondo e l'introduzione della libera recedibilità, trattandosi di una delibera proveniente da una sola delle parti essenziali e dunque priva di efficacia modificativa, sebbene approvata mediante d.P.R. ex art. 16 cod. civ..
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7377 del 30/05/2001
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Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazione, annullamento e sospensione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 04/02/1993Disciplina - Delibere affette da radicale nullità od inesistenza - Inapplicabilità - Nullità od inesistenza - Denuncia in ogni tempo da qualsiasi interessato - Ammissibilità.
Le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 cod. civ.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute - non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 04/02/1993
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Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazione, annullamento e sospensione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 04/02/1993Disciplina - Delibere affette da radicale nullità od inesistenza - Inapplicabilità - Nullità od inesistenza - Denuncia in ogni tempo da qualsiasi interessato - Ammissibilità.
Le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 cod. civ.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute - non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 04/02/1993
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Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazione, annullamento e sospensione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 952 del 26/01/1993Deliberazione assembleare - Ex socio - Impugnazione - Contrarietà dell'atto alla legge o allo statuto - Deduzione in vista della elezione a cariche sociali - Inammissibilità - Successivo riacquisto della qualità di socio - Irrilevanza.
La legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualità della qualità di socio, senza che possa rilevare il successivo riacquisto della qualità di socio, attesa la sua efficacia solo "ex nunc", che comporta la legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione è venuta meno.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 952 del 26/01/1993
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3478 del 03/04/1991Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - In genere - Rapporti col giudice delegato.
Il Tribunale fallimentare, mentre non può sostituirsi al giudice delegato, quando questi eserciti funzioni decisorie di natura giurisdizionale (come nell'ipotesi prevista dal n. 7 dell'art. 25 legge fall.), nell'ambito dei poteri amministrativi, essendo investito dell'intera procedura ed avendo delegato il giudice singolo (art. 23 legge fall.), si trova in posizione gerarchica sopraordinata rispetto a quest'ultimo. Pertanto, il detto tribunale, non solo ha il potere, espressamente previsto dall'art. 23 citato, di annullare e riformare i provvedimenti del giudice delegato, ma ha anche quello di sostituirsi al medesimo giudice delegato nell'emanazione dei provvedimento di competenza di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto valida l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale fallimentare alla curatela perché questa esercitasse il diritto di riscatto in ordine ad una vendita con patto di riscatto effettuata dal fallito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3478 del 03/04/1991
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Associazioni e fondazioni - associazioni riconosciute - assemblea – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 432 del 25/01/1990Deliberazioni - in genere - validità - accertamento - riferimento alla normativa vigente alla epoca della adozione della delibera - conseguenza.*
La validità della deliberazione dell'assemblea di un'associazione deve essere riscontrata con riferimento alla legge del tempo in cui viene adottata. Pertanto, nel caso di deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ad altri del suo patrimonio, che sia stata resa, nel vigore del vecchio codice di commercio, con la maggioranza prescritta dallo statuto, la sopravvenuta entrata in vigore dell'attuale codice civile non può spiegare effetti invalidanti, in relazione alla non corrispondenza di detta maggioranza con quella imposta dall'art. 21 terzo comma cod. civ. (tre quarti degli associati), senza che rilevi la circostanza che l'indicata devoluzione patrimoniale abbia avuto attuazione con Atti posti in essere nella vigenza del nuovo codice (e restando altresì ininfluenti, sulla validità della delibera, le questioni circa l'efficacia di tale devoluzione, in quanto disposta in favore di ente non ancora riconosciuto dall'autorità governativa).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 432 del 25/01/1990
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Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - competenza – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4687 del 21/07/1981Individuazione - criteri - esclusione di un associato dall'associazione - sede dell'associazione o della sezione di appartenenza dell'associato - luogo di verificazione dell'attivita dannosa - configurabilita - rilevanza.*
Persona giuridica - associazioni riconosciute - recesso ed esclusione degli associati.*
Poiche, ai fini della individuazione del pretore competente per territorio ad emettere i provvedimenti di urgenza ex art 700 cod proc civ, occorre avere riguardo al luogo in cui si svolge o sta per svolgersi l'attivita pregiudizievole sulla quale incidera direttamente il provvedimento, indipendentemente dal luogo in cui si realizzera il probabile, conseguenziale effetto dannoso, in ipotesi di esclusione di un associato dall'associazione di cui fa parte, il luogo in cui sta per verificarsi il fatto dannoso deve essere identificato, ai fini indicati, con quello in cui ha Sede l'associazione o la Sezione di essa di cui fa parte l'associato oggetto della deliberazione di esclusione, in quanto in tale luogo la deliberazione stessa, che ha immediata efficacia esecutiva, realizzerebbe l'asserita attivita dannosa di impedire illegittimamente all'associato l'Esercizio dei diritti che gli competono per la sua qualifica e per le cariche da lui rivestite nell'ambito dell'associazione. ( V 1602/76, mass n 380362; ( V 2787/72, mass n 360486; ( V 488/67, mass n 326435).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4687 del 21/07/1981
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