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Promessa di pagamento non titolata – Cass. n. 13215/2023

Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito - Promessa di pagamento non titolata - Efficacia di astrazione processuale - Indicazione del promissario di riferibilità della promessa a rapporto diverso da quello dedotto dal promittente - Implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale - Esclusione - Offerta di prova di tale diverso rapporto - Configurabilità - Condizioni.

 

In tema di promessa di pagamento non titolata, la mera indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad altro rapporto, rispetto a quello dedotto dal promittente, non comporta implicita rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale: la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale richiede, infatti, una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante con autonoma iniziativa istruttoria (che non può ricavarsi dal mero dato dell'indicazione di altro rapporto) e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13215 del 15/05/2023 (Rv. 667657 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1987

 

Corte

Cassazione

13215

2023