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Versamento dei contributi – Cass. n. 14778/2023

Previdenza (assicurazioni sociali) - sanzioni civili - Licenziamento - Accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc" - Versamento dei contributi - Decorrenza - Conseguenze in tema di sanzioni civili per omissione contributiva.

 

In caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc", l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14778 del 26/05/2023 (Rv. 667709 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965

 

Corte

Cassazione

14778

2023